Inviato esito

Gara #195

Affidamento in appalto a contraente generale - in regime di FTT - di servizi e lavori per il recupero, la riqualificazione, l'ammodernamento, l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale insistenti sul territorio di Porto Cesareo, comprensivo della fornitura di energia elettrica per 20 anni

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Informazioni appalto

21/11/2024
Aperta
Servizi
€ 15.554.020,00
Ciardo Daniele
Comune di Porto Cesareo

Categorie merceologiche

502321 - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
6531 - Erogazione di energia elettrica
452314 - Lavori generali di costruzione di linee elettriche

Lotti

Inviato esito
1
B465E5CD10
C74H23000060004
Qualità prezzo
Affidamento in appalto a contraente generale - in regime di FTT - di servizi e lavori per il recupero, la riqualificazione, l'ammodernamento, l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale insistenti sul territorio di Porto Cesareo, comprensivo della fornitura di energia elettrica per 20 anni

Il Comune di Porto Cesareo intende procedere ad una riqualificazione generale dei propri impianti di pubblica illuminazione (in seguito anche solo P.I.) mediante un articolato intervento di sostituzione generale di armature e sorgenti luminose, con efficientamento energetico, razionalizzazione degli armadi di controllo e dei cablaggi, introduzione di sistemi di telecontrollo e telegestione, nell’ottica di promuovere al meglio il proprio demanio stradale ed il proprio patrimonio, conseguendo al contempo efficienze economiche, gestionali ed operative.
L'appalto oggetto di affidamento prevede una durata ventennale ed il contraente generale individuato dovrà operare in regime di FTT (finanziamento tramite terzi), nel senso che a fronte delle spese di investimento che è tenuto ad affrontare inizialmente e dei costi operativi, di approvvigionamento fornitura e.e., di manutenzione ordinaria e preventivo-programmata, di gestione percepirà un determinato canone annuo che, entro l'orizzonte temporale sopra stabilito, assicurerà dapprima il rientro dell'investimento anticipato e quindi la remuneratività dell'intero intervento.


€ 15.519.020,00
€ 1.187.934,00
€ 35.000,00
€ 11.527.809,00
1435 del 25/11/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00154950364 CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Det. CUC n. R.G. 39
05/06/2025
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Cognome Nome Ruolo
Costantino Valerio Presidente di Seggio
Toma Nicola Testimone di Seggio
Melissano Ivan Testimone di Seggio

Commissione valutatrice

Det. n. R.G. 39
05/06/2025
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06/06/2025 16:57
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Cognome Nome Ruolo
arch. COSTANTINO Valerio Presidente di Commissione
ing. TOMA Nicola Componente di Commissione
ing. MELISSANO Ivan Componente di Commissione

Scadenze

06/03/2025 13:00
10/02/2025 13:00
13/03/2025 13:00
14/03/2025 10:00

Allegati

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21/11/2024 11:42
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21/11/2024 18:16
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10/06/2025 09:55
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15/07/2025 17:06
2.95 MB
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26/08/2025 18:14
5.97 MB
verbale-verifica-anomalia-offerta.pdf
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04/11/2025 16:12
164.30 kB
det-2025-1435-aggiudicazione-definitiva.pdf
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26/11/2025 12:41
244.11 kB
Avviso Appalto Aggiudicato
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26/11/2025 12:44
15.93 kB
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023
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26/11/2025 12:47
15.87 kB

Chiarimenti

02/12/2024 12:34
Quesito #1
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla gara di cui in oggetto, considerati la complessità e varietà di sub criteri tecnici richiesti nel disciplinare di gara, la necessità di reperire informazioni di dettaglio, gli elevati standard qualitativi della scrivente, considerato altresì che l’arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ha ricompreso anche il periodo Natalizio.

con la presente si chiede alla S.V. la concessione di una proroga di 30 giorni al fine di presentare un’offerta, tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante.

Si ritiene che una scelta positiva in tal senso non possa che ritenersi garante del principio del favor partecipationis tra i concorrenti.

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

02/12/2024 16:25
Risposta
Si prende atto di quanto rappresentato, con la doverosa precisazione che nella piena consapevolezza di tutto ciò che la partecipazione alla procedura richiede in via propedeutica e può comportare in via analitica, questa S.A. - nel ponderare con oculatezza e con sistemicità la situazione - ha disposto che i tempi ordinari di pubblicazione (30 gg.) previsti per legge fossero sensibilmente dilatati.
Va da sé che, al presente, non è ipotizzabile raffigurare ulteriori proroghe sulla base di richieste piuttosto generiche e, peraltro, non adeguatamente circostanziate.

La C.U.C. Union3
04/12/2024 12:02
Quesito #2
Relativamente al requisito di cui al paragrafo 6.1.c, si chiede conferma che, trattandosi di progettazione in categoria IA.03 con grado di complessità 1.15, il soggetto incaricato alle attività di progettazione possa essere un ingegnere triennale regolarmente iscritto all’albo nella sezione B.

05/12/2024 22:09
Risposta
Al paragrafo 6.1.c del DdG si dispone espressamente per i soggetti incaricati delle attività di progettazione e annesse il possesso di "Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria e/o Architettura + Iscrizione all’Albo provinciale dell’Ordine degli ingegneri o degli Architetti". Tale assunto, costituendo in via esplicita uno dei desiderata della S.A., prescinde da ogni altra considerazione, ivi inclusa il fatto che per la categoria ed il grado di complessità delle opere da progettare possa essere sufficiente altro titolo professionale di rango inferiore. Pertanto è indispensabile documentare il possesso anche dei requisiti previsti al citato paragrafo 6.1.c.

La CUC Union3
04/12/2024 15:01
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, e tenuto conto del superamento della suddivisione in RTI verticale, orizzontale e mista, si richiede di chiarire le modalità di dimostrazione dei requisiti citati al punto 6.4 del disciplinare e sotto riportati, qualora il concorrente partecipasse alla procedura di gara in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo.

Si chiede, pertanto, conferma che:
- il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al punto 6.2.c del disciplinare debba essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso;
- il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3.b del disciplinare debba essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito di cui ai punti 6.3.c e 6.3.d debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito relativo alla qualificazione ESCO di cui al punto 6.3.e debba essere posseduto dalla mandataria.



05/12/2024 22:30
Risposta
Il Codice all'art. 68 comma 3 chiarisce che i raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad assumere una forma specifica, tuttavia non vieta che i concorrenti possano autonomamente darsi una configurazione organizzativo-gerarchica tipicamente rappresentata dal RTI verticale, orizzontale o misto.
Ciò posto, restano valide le indicazioni fornite dal DdG ai rispettivi sottoparagrafi indicati nel quesito posto; indicazioni che, a ben vedere, pur avendo portata più ampia, sono perfettamente aderenti e affatto in contrasto con quelle suggerite dal quesito medesimo.

La CUC Union3
04/12/2024 15:10
Quesito #4
Chiedono:

[...] di specificare il CCNL applicato alla procedura di gara.

10/12/2024 16:02
Risposta
Per le lavorazioni afferenti le attività rientranti peculiarmente nei lavori edili/civili (scavi, rinterri, getti, ecc.) le voci di prezzo utilizzate a base di computo tengono in conto il CCNL Edilizia. Per ulteriori tipologie di attività, e sicuramente per i vari servizi di manutenzione, il CCNL di riferimento è quello Metalmeccanici.
A prescindere da ogni considerazione e ad ogni buon fine, si preferisce sottolineare una volta in più l'obbligo per il Concorrente (e a maggior ragione per l'Aggiudicatario) di dichiarare il proprio impegno al rispetto dei CCNL di riferimento, specificandone la natura, per l'intera durata del contratto.

La C.U.C. Union3
04/12/2024 15:47
Quesito #5
Con la presente,

considerate:

• l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie;

• il periodo di chiusure aziendali;

• le ferie del personale dipendente;

• la chiusura delle compagnie assicurative deputate al rilascio della cauzione;

• l’esigenza di esaminare attentamente la documentazione di gara;

• la complessità delle attività oggetto di appalto che necessitano di approfondita progettazione;

• il ristretto termine concesso per la presentazione di un’offerta adeguatamente studiata;

• la tutela del principio di massima concorrenza tra operatori economici e l’opportunità per l’Ente di ricevere la miglior offerta tecnico economica;

si richiede

di voler concedere una adeguata proroga al termine oggi fissato per la presentazione delle offerte; la scrivente valuta una proroga di almeno 20 giorni per l’elaborazione di una offerta tecnico-economica congrua.



05/12/2024 22:35
Risposta
Ci si riconduce necessariamente e integralmente a quanto già riscontrato in risposta al quesito n° 1.

La CUC Union3
04/12/2024 16:01
Quesito #6
Spettabile Stazione Appaltante,
si chiede di confermare che il contraente generale a cui verrà affidato l’appalto, debba avere i requisiti di cui agli art. 204 del codice degli appalti e 41 parte VI dell’allegato 11.12 al medesimo codice.



05/12/2024 23:19
Risposta
Pur non negando per l'affidamento di che trattasi un coacervo di prestazioni richieste tale da indurre ad ipotizzare la qualifica di contraente generale per l'Affidatario del medesimo ai sensi dell'art. 204 del Codice, è opportuno ricordare che una discriminante per rientrare nella suddetta fattispecie - assorbente di ogni altra considerazione - è che l'importo dell'affidamento non sia inferiore ad € 100.000.000,00 (dicesi cento milioni di euro). Ne consegue che per il principio di proporzionalità, di parità di trattamento, di trasparenza e di buon andamento amministrativo, in aggiunta al favor partecipatonis, non è possibile richiedere al Concorrente il possesso dei requisiti presupposti dall'art. 204 del D.Lgs. n. 36/2023 e specificati agli artt. 41-42 Parte VI dell'allegato II.12 al Codice.

La C.U.C. Union3

04/12/2024 17:14
Quesito #7
In caso di raggruppamento temporaneo di due imprese A e B, se il requisito del fatturato globale minimo di impresa di cui al paragrafo 6.2.a è posseduto in misura maggioritaria dall’impresa A e i requisiti del fatturato specifico minimo di cui al paragrafo 6.2.b e dei servizi analoghi di cui al paragrafo 6.3.b sono posseduti in misura maggioritaria dall’impresa B, si chiede cortese conferma che la mandataria possa essere l’impresa B.

05/12/2024 22:47
Risposta
Come cennato in risposta al quesito n° 3, la lex specialis non può obbligare alla costituzione di una specifica forma giuridica di raggruppamento temporaneo, sebbene la formulazione ipotetica proposta sembrerebbe configurare una classica fattispecie di raggruppamento misto, per il quale si seguono le regole del raggruppamento verticale. Ciò che rileva ai fini del quesito e, soprattutto, della lex specialis, tuttavia, è che entrambi i requisiti di fatturato di cui ai paragrafi 6.2.a e 6.2.b devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

La C.U.C. Union3
04/12/2024 17:32
Quesito #8
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede conferma che, i requisiti di partecipazione richiesti per la società di progettazione esterna indicata dal concorrente, siano quelli previsti dall'art.6.1.c del disciplinare, ovvero:
- Laurea magistrale/specialistica in ingegneria/architettura
- Iscrizione all'albo provinciale dell’ordine degli ingegneri/architetti
- certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione (punto 6.3.c.).
- requisiti generali Artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023
- Iscrizione al Registro delle Imprese


05/12/2024 22:57
Risposta
Il quesito affastella un po' troppi elementi eterogenei. Tuttavia volendo soffermarsi alla lettera sulla fattispecie indicata - società di progettazione esterna indicata dal concorrente - è senz'altro corretto ammettere la sussistenza di tutti i requisiti enumerati nel quesito ad eccezione della certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione, posto che quest'ultimo requisito, a mente della lex specialis di gara, è richiesto solo ed esclusivamente per un concorrente monosoggettivo dotato di ufficio tecnico interno, al fine di documentare in maniera congrua non solo la capacità di eseguire lavori e prestazione di servizi, ma anche la capacità di redigere progettazione in autonomia, senza ricorso a soggetti esterni.

La C.U.C. Union3
06/12/2024 08:28
Quesito #9
Chiedono:
[...] con riferimento alla gara di cui in oggetto:
nella presentazione dell'offerta ove nel caricamento dei documenti la casella non riuscisse ad agganciarli perché troppo pesanti (anche se compressi) come superare il problema?

09/12/2024 19:48
Risposta
Premesso che, ad oggi, non risulta registrato alcun raggiungimento dei limiti di capienza per la documentazione da fornire e che, nel caso, la domanda dovrebbe essere girata al servizio assistenza tecnica di Studio Amica s.r.l. raggiungibile ai recapiti e-mail: assistenza@tuttogare.it - numero verde: (+39) 02 400 31 280 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, si consiglia quale utile regola di buon senso di produrre per quanto possibile documenti digitalizzati in formato .pdf a bassa risoluzione, senza particolari formattazioni e rinunciando laddove possibile all'utilizzo di fotografie ed immagini ad alta definizione.

La C.U.C. Union3
06/12/2024 11:11
Quesito #10
Spett.le Stazione appaltante, con la presente si chiede un chiarimento relativamente al punto 6.1.b (Iscrizione alla White-list.....) richiesto nel disciplinare di gara relativamente agli esecutori dei lavori, in quanto in considerazione dell'attività che il concessionario deve svolgere ( RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ) le stessa non rientra tra quelle obbligatorie previste al comma 53 dell'art. 1 della legge 190/2012.
A tal scopo abbiamo avviato l'iscrizione alla White list, ma in attività diverse da quelle previste dalla presente procedura; considerato che le prefetture sono intasate, e anche per il periodo natalizio alle porte, si chiede di poter inserire la domanda di richiesta iscrizione e presentare solo successivamente il certificato di iscrizione. In alternativa, si richiede una modifica del disciplinare specificando che l'iscrizione alla White list non è obbligatoria per la partecipazione ma assume un requisito premiante di valutazione, proprio in virtù del fatto che le attività previste nella presente procedura non rientrano tra quelle per cui corre obbligo di iscrizione alla White list.

09/12/2024 20:01
Risposta
Non v'è dubbio alcuno su quali siano le attività obbligatoriamente soggette ad una preventiva iscrizione alla White list, nel senso che quand'anche la lex specialis di gara non lo prevedesse, l'obbligo sussisterebbe comunque.
Nel nostro caso, tuttavia, l'obbligo in questione riviene da una precisa scelta operata a monte dalla S.A. per ragioni facilmente intuibili e comunque volte nella direzione della miglior tutela possibile del pubblico interesse. Pertanto, esclusa ogni cennata modifica alla stessa lex specialis di gara, si conferma l'obbligo di possesso dell'iscrizione alla White List già perfezionata alla scadenza dei termini utili di presentazione delle offerte. In difetto di tanto, si procederà all'esclusione del concorrente.

La C.U.C. Union3
06/12/2024 12:21
Quesito #11
Chiedono:

[...] se tra la documentazione da inserire nell'offerta economica deve essere presentato il PEF, come riportato nell'Art. 39 "MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE" del Capitolato speciale prestazionale, anche se non espressamente menzionato nel disciplinare di gara; si chiede inoltre di sapere se lo stesso deve essere asseverato.




20/02/2025 17:15
Risposta
L'interpretazione è corretta: all'interno della busta virtuale "C" recante l'offerta economica, segnatamente all'interno dello slot rubricato "ulteriore documentazione di natura economica", dev'essere inserito il PEF riportante i dati e le informazioni analitiche di cui all'art. 39 del Capitolato speciale prestazionale. Non occorre, ai fini della partecipazione alla procedura, che il PEF sia asseverato, pur nella consapevolezza che la S.A. ne richiederà in ogni caso l'asseverazione all'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

La C.U.C. Union3

09/12/2024 14:40
Quesito #12
Chiedono:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si premette quanto segue:

- l’elaborazione di un proposta progettuale sul recupero, ammodernamento e adeguamento normativo degli impianti esistenti, nonché sulla fattibilità di interventi finalizzati al conseguimento di un risparmio energetico ed al miglioramento dell’efficienza energetica e dell’illuminamento, richiede necessariamente una propedeutica e dettagliata attività di rilevazione sul posto per accertare l’attuale stato d’uso e consistenza dei predetti impianti;
- la suddetta attività di ricognizione, per la vastità del territorio comunale e la considerevole entità del numero di punti luce ivi installati, esige un adeguato lasso di tempo per la sua completa e puntuale esecuzione, quantificabile in almeno 10 giorni lavorativi con l’impiego di n.4/6 risorse, atteso altresì che l’ “Analisi particolareggiata e puntuale del rilievo dello stato di fatto dell’intero parco impiantistico” costituisce uno dei sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica (A1);

- per la formulazione di una valida offerta tecnico-economica che garantisca una congrua remuneratività e sostenibilità dell’appalto, è fondamentale conoscere il prezzario aggiornato dei principali materiali e componenti da utilizzare oltre ad eventuali nuovi prodotti che saranno immessi in commercio e che potrebbero essere impiegati nell’esecuzione dei lavori;

- considerato che tale prezzario viene di norma aggiornato dalle principali case produttrici entro il mese di gennaio di ogni anno solare e tenuto conto anche degli ingenti aumenti del costo dei materiali intervenuti negli ultimi tempi, diventa necessario attendere la diffusione dei suddetti dati per poter redigere un computo degli interventi da realizzare in linea con i reali prezzi di mercato visto che tale investimento inciderà significativamente sull’offerta economica finale da produrre.

Tutto ciò premesso, alla luce delle motivazioni sopra esposte, nel ritenere che il tempo complessivo messo a disposizione delle imprese concorrenti non sia sufficiente alla formulazione e produzione di offerte ponderate e qualitativamente adeguate, in ragione altresì della circostanza che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è immediatamente preceduto da un lungo periodo feriale caratterizzato da un fisiologico rallentamento delle attività aziendali, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante, un differimento di almeno15 giorni del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 13.01.2025, anche ai sensi dell’art.92, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 che prescrive alle stazioni appaltanti di fissare “termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla presentazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta …..”.


09/12/2024 20:15
Risposta
Si ringrazia per il puntuale riferimento all'art. 92, comma 1, del Codice precisando ancora una volta che i termini di pubblicazione del bando, ben superiori ai 50 gg. in luogo dei 30 gg. di durata ordinaria previsti dalla legge, hanno già tenuto in debito conto tutte le eccezioni e le riserve addotte sul punto. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi concreti che inducano la S.A. a rivedere i propri convincimenti pur sempre nel rispetto della parità di trattamento, ci si riconduce a quanto già riscontrato in risposta ai chiarimenti n° 1 e n° 5, cui si fa espresso rinvio.

La C.U.C. Union3
10/12/2024 13:16
Quesito #13
Chiedono:

In riferimento alla gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
1) il possesso del requisito richiesto al punto 6.3.c. 1 del Disciplinare di Gara (Certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2015) deve essere dimostrato in tutti i settori IAF di accreditamento espressamente indicati (25, 28, 34, 35, 36) o è sufficiente la qualificazione in almeno uno dei suddetti settori ?

2) sempre con riferimento al suddetto requisito di partecipazione, si chiede se il settore IAF 36 (Pubblica Amministrazione) sia pertinente con l'oggetto della gara o se possa, di conseguenza, essere omesso in caso di soggetto concorrente privato?

3) con riferimento al requisito di cui al punto 6.2.c (Referenze bancarie), si chiede se sia possibile omettere la produzione del documento d'identità del soggetto dotato di poteri di firma e di rappresentanza dell'Istituto di credito, in quanto per regolamento interno il proprio Istituto di fiducia non fornisce tale documento. In ogni caso, i poteri del soggetto firmatario sono verificabili dalla visura camerale dell'Istituto.

4) la Relazione Tecnica da includere nell'Offerta Tecnica Busta "B", deve contenere la propria offerta migliorativa relativamente a tutti gli elementi e sub-elementi di valutazione previsti al punto 17.1 del Disciplinare di Gara alle lettere A, B, C e D ? Eventuali grafici, tavole planimetriche, schede tecniche e quant'altro vengono computati nel numero massimo di facciate da rispettare per la redazione della Relazione ?

10/12/2024 16:24
Risposta
1) La Certificazione di qualità UUNI EN ISO 9001:2015 dev'essere posseduta indifferentemente per almeno uno dei pertinenti settori IAF di accreditamento indicati nel DdG, non obbligatoriamente per tutti.

2) In ragione della specificazione di cui al sotto-quesito 1), il presente resta deprivato di interesse. Il settore IAF 36, per quanto poco probabile, resta comunque pertinente per la tipologia di appalto in argomento (esistono, solo per fare un esempio, delle società partecipate da Enti pubblici accreditate nel suddetto settore IAF 36 che potrebbero a vario titolo partecipare alla procedura).

3) In questo caso la risposta è affermativa: senz'altro è possibile omettere documenti di identità di soggetti terzi, le cui generalità e le cui cariche possano essere agevolmente desunte da specifiche banche dati.

4) La presentazione della Relazione tecnica illustrante l'o.t.m. è ben descritta al punto 15 del DdG, cui si fa espresso rinvio. Per una ottimale illustrazione della propria offerta, il Concorrente è chiamato a sviluppare le tematiche previste da ciascun criterio/sub-criterio di premialità di cui al punto 17.1 del DdG, nessuno escluso. La relazione può assorbire anche elementi grafici, tabellari, ecc., il cui spazio in tal caso andrà a far computo ai fini del numero max di facciate A4 consentite. Al Concorrente è tuttavia lasciata libertà di produrre sia "campionature", sia "allegati", a propria discrezione e piacimento e senza limiti precostituiti, avendo cura di inserirne gli opportuni e ben contestualizzati rimandi nel corpo della relazione, col fine di agevolarne la lettura da parte dell'organo di valutazione.

La C.U.C. Union3
11/12/2024 14:58
Quesito #14
Chiedono:

con riferimento al requisito 6.1.c del disciplinare, si chiede conferma che - nel caso l'operatore economico concorrente sia dotato di ufficio di progettazione interna- sia obbligatorio il possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione, sebbene lo stesso concorrente possieda la certificazione in IAF settori 28 e 35.


12/01/2025 18:25
Risposta
La risposta è affermativa: il concorrente monosoggettivo dotato di ufficio di progettazione interno necessita di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34, a prescindere da ulteriori certificazioni acquisite in altri settori.

La C.U.C. Union3

11/12/2024 15:03
Quesito #15
Chiedono:

con riferimento al requisito 6.1.c del disciplinare, si chiede conferma che - nel caso l'operatore economico concorrente sia dotato di ufficio di progettazione interna- sia obbligatorio il possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione, sebbene lo stesso concorrente possieda la certificazione in IAF:28 e 35 con indicato nel campo di applicativo la progettazione.

17/12/2024 23:34
Risposta
Ci si riconduce integralmente al quesito n° 14. Si precisa, ad ogni buon fine, che il settore IAF 34 inerisce specificatamente i "servizi d'ingegneria", ovvero un insieme sistemico di capacità e prestazioni che va al di là della mera progettazione.

La C.U.C. Union3
11/12/2024 18:36
Quesito #16
Chiedono:

[...] precisazioni in riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 9. rubricato GARANZIA PROVVISORIA (pag. 12 del DdG).

Il disciplinare richiede una garanzia provvisoria pari a € 77.290,00, ovvero pari al 2% (arrotondato) della quota relativa agli investimenti stimata all’interno del prezzo base dell’appalto (somma delle voci 1.a), 1.b) e 1.d) riportata nel prospetto di cui al paragrafo 3)

Al paragrafo 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Le voci segnalate hanno i seguenti importi:

1.a) € 3.543.620,00 Importo lavori da realizzare (spese di investimento)

1.b) € 322.000,00 Importo per servizi tecnici SIA (progettazione, D.LL., CSP. CSE, collaudo, ecc.) e oneri accessori

1.d) € 1.368.400,00 Importo per servizi gestionali e di manutenzione nel ventennio

Sommando le voci 1.a), 1.b) e 1.d) l’importo dell’investimento risulta di €. 5.234.020,00 sul quale deve essere conteggiato il 2% per determinare l’importo della polizza provvisoria risultante pari a €. 104.680,40 e non €. 77.290,00 come erroneamente indicato nel disciplinare.

17/12/2024 23:44
Risposta
L'unico refuso presente nel paragrafo 9. del DdG è quello relativo alla voce 1.d) del prospetto di cui al paragrafo 3. del medesimo DdG che, non essendo affatto una spesa di investimento iniziale, non concorre al cumulo dell'importo necessitante di garanzia provvisoria. Pertanto il corrispettivo di base da garantire resta correttamente fissato pari ad € 77.290,00.

La C.U.C. Union3
13/12/2024 09:41
Quesito #17
Chiedono:

17.1) di confermare che la garanzia provvisoria debba essere intestata a CUC Union 3 e, nel caso, di fornire cortesemente c.f. e p.iva ai fini della corretta compilazione dello schema tipo.

17.2) di confermare la possibilità di ricorrere al subappalto delle prestazioni oggetto del contratto, indicando in sede di offerta le parti di servizio che si intende subappaltare e le relative percentuali.

17.3) di confermare, nel caso di mancata iscrizione alla white list (per svolgimento di attività non a rischio di infiltrazione mafiosa, se non in misura del tutto residuale e gestita da soggetti terzi), che ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sia sufficiente riservarsi di subappaltare lo svolgimento delle medesime attività a società iscritte alla white list

17.4) di confermare il fatto che il criterio “MODALITA’ DI INTERAZIONE CON LA COMMITTENZA E CON L’UTENZA” citato a pag.30 del Capitolato Speciale prestazionale a base di gara non sia un criterio valutativo dell’offerta, non essendo citato nel Disciplinare di gara, come criterio conferente punteggio”

17.5) di confermare che all’interno della Busta C siano da inserire solo i ribassi percentuali sul canone e sull’elenco prezzi regionale e non il “Piano Economico Finanziario dell’intervento e della relativa gestione” citato nel Capitolato Speciale Prestazionale come facente parte della Busta C.


18/12/2024 00:03
Risposta
17.1) La garanzia provvisoria dev'essere più opportunamente intestata al Centro di costo della CUC Union3 - Comune di Porto Cesareo (c.f.: 82002360756)

17.2) Si confermano in toto le possibilità di ricorso al subappalto secondo le vigenti disposizioni di legge

17.3) Non si conferma affatto l'interpretazione suggerita dal quesito, per le ragioni già eviscerate in risposta al quesito 10, cui si fa espresso rinvio.

17.4) Non si conferma affatto l'interpretazione suggerita dal quesito, atteso che il criterio di premialità "C" ricomprende e conferma quanto citato a pag. 30 del CSA in relazione alle modalità di interazione con la committenza laddove si esplicita chiaramente che "La commissione valuterà con la massima premialità la proposta più efficiente in termini di interazione con la committenza, anche attraverso l’adozione di sistemi di tracciabilità documentale in forma elettronica (piattaforme digitali di scambio della documentazione e delle informazioni di cantiere), e soprattutto in termini di sicurezza e minimizzazione degli impatti che l’esecuzione degli interventi dovrà comportare nei confronti dell’utenza."

17.5) Per quanto concerne il PEF, si invita a consultare riscontro fornito da questa CUC al quesito n° 11, di cui si conferma l'impostazione.

La C.U.C. Union3

13/12/2024 12:09
Quesito #18
Chiedono:

con riferimento alla procedura di gara, viste le oggettive complessità in ordine alle tempistiche stringenti attualmente disponibili, al fine di poter dare la possibilità di partecipazione ai potenziali operatori economici ed organizzare di conseguenza un’offerta tecnica ed economica in aderenza alle molteplici richieste contenute nel Disciplinare di gara, si richiede una proroga dei tempi di consegna di almeno 20 giorni, consona ai fini della predisposizione di un’offerta pienamente rispondente alle richieste di questa spettabile Amministrazione.



18/12/2024 00:08
Risposta
Nell'invitare a leggere con attenzione quanto già riscontrato in risposta a precedenti FAQ di analogo tenore, al momento non si ravvisano ancora elementi tali da indurre il centro di costo a considerare ipotesi di differimento delle scadenze riportate dal DdG.
Qualora mutassero le condizioni, la S.A. provvederà a darne debita comunicazione con congruo anticipo.

La C.U.C. Union3
13/12/2024 14:38
Quesito #19
Chiedono:

Con riferimento alla presente procedura, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 13 gennaio 2025, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
• la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
• le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
• la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica, tale da garantire un beneficio nei confronti dell'Amministrazione;
• l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire;
• l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie, con conseguente chiusura aziendali soprattutto le compagnie assicurative che dovranno rilasciare debite cauzioni con conseguente valutazione dell’importo da garantire, non proprio basso.
Tanto visto e considerato, si ritiene opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Si rappresenta pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 10/15 giorni rispetto alla data prevista del 13 gennaio 2025.


18/12/2024 00:11
Risposta
Nell'invitare a leggere con attenzione quanto già riscontrato in risposta a precedenti FAQ di analogo tenore, al momento non si ravvisano ancora elementi tali da indurre il centro di costo a considerare ipotesi di differimento delle scadenze riportate dal DdG.
Qualora mutassero le condizioni, la S.A. provvederà a darne debita comunicazione con congruo anticipo.

La C.U.C. Union3
13/12/2024 14:59
Quesito #20
Chiedono:

20.1) - Attribuzione punteggio offerta economica:
Si chiede conferma che la formula per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica sia quella riportata nella tabella al paragrafo 17.1, criterio F) del Disciplinare di gara.

20.2) - Criterio A3 - Qualità tecnica e completezza del progetto:
Con riferimento al paragrafo 17.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica del Disciplinare di gara e, nello specifico, al criterio A3 (Qualità tecnica e completezza del progetto), si chiede conferma che nell’ambito di tale criterio, anche in relazione al limite del numero di facciate previsto per la Relazione tecnica, verranno valutate la completezza e la descrizione delle modalità di realizzazione della progettazione esecutiva.
Si richiede altresì conferma che, in questa fase, non sia richiesta la presentazione di un progetto esecutivo.

20.3) - Attività di manutenzione ordinaria:
Con riferimento all’articolo 50 – Caratteristiche del servizio di gestione del Capitolato Speciale Prestazionale, si chiede conferma che, per le attività di manutenzione ordinaria, di seguito riportate:
sostituzione immediata, di propria iniziativa, di alimentatori, scaricatori di sovratensione e fusibilisostituzione degli apparecchi illuminantisostituzione delle apparecchiature elettriche nei quadri di comando (interruttori, contattori, commutatori, ecc.), cassette porta apparecchiature, chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti

sia inclusa anche la fornitura dei relativi materiali.
18/12/2024 01:25
Risposta
20.1) Si conferma la validità concettuale della formula di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica riportata al pargarafo 17.1 del DdG e segnatamente in calce al criterio di premialità F.

20.2) Ai sensi, tra gli altri, dell'art. 19 del Capitolato speciale prestazionale, la progettazione esecutiva è un onere previsto per l'Aggiudicatario non per il Concorrente. Ne consegue che, in sede di partecipazione, non sussiste obbligo di produzione di progetto esecutivo completo, di talché lo slot rubricato "ulteriore documentazione di natura tecnica" configurato all'interno della busta virtuale "B" non richiede obbligatoriamente produzione di documenti. Resta tuttavia pacifico - e in questa sede lo si rimarca decisamente - che, in ottica di completezza e di esaustività dell'o.t.m. deducibili dalla relazione illustrativa richiesta a pena di esclusione, l'eventuale presenza all'interno della busta tecnica di determinati elaborati di livello esecutivo possa comprensibilmente assumere un valore di preminenza agli occhi dell'organo di valutazione chiamato a pronunciarsi su base discrezionale.

20.3) In riferimento all'art. 50 del Capitolato Speciale Prestazionale è confermato che i servizi manutentivi enucleati forniti dall'Aggiudicatario prevedano necessariamente anche la fornitura dei relativi materiali.

La C.U.C. Union3


16/12/2024 10:55
Quesito #21
Chiedono:

In caso di concorrente monosoggettivo, non dotato di ufficio di progettazione interno (e quindi di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34), è sufficiente semplicemente indicare il soggetto incaricato dei servizi tecnici di progettazione in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.c. del Disciplinare di gara (nello specifico un professionista singolo) o è necessario costituire un apposito Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui faccia parte il suddetto professionista ?

In tale seconda ipotesi, oltre ai sopra richiamati requisiti di idoneità professionale, quali sono gli altri requisiti che il professionista singolo deve possedere e dimostrare in qualità di componente del RTI ?



18/12/2024 00:55
Risposta
Nell'ipotesi rappresentata (di concorrente monosoggettivo non qualificato nel settore EA/IAF 34) è ammissibile la duplice fattispecie: da un lato è possibile "indicare" ovvero "designare" un soggetto di cui all'art. 66 del Codice quale incaricato dei servizi tecnici di progettazione e csp, che dovrà documentare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.c. del DdG e redigere un proprio DGUE; dall'altro è sempre possibile costituire un RTI in cui il soggetto di cui all'art. 66 del Codice figuri verosimilmente quale mandante, fermo restando il rispetto dei medesimi requisiti morali e di idoneità professionale sopra citati.
La differenza tra le due opzioni risiede fondamentalmente nel fatto che in ipotesi di RTI, il soggetto di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 può concorrere in maniera concreta e proattiva anche al soddisfacimento di alcuni altri requisiti richiesti dalla lex specialis di gara (ad esempio: dimostrazione di fatturati, ecc.) cui, diversamente, il soggetto semplicemente designato non può fornire contributo alcuno.
In definitiva, le modalità di qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici sono sostanzialmente le medesime alla base dell'appalto integrato previsto dall'art. 44 del Codice, ove al Concorrente viene lasciata ampia facoltà di autostrutturazione.
Per ulteriori dettagli, si invita anche alla consultazione delle FAQ n° 2 e n° 8.

La C.U.C. Union3

16/12/2024 11:18
Quesito #22
Chiedono:

22.1) quale sia il CCNL applicato dalla Stazione Appaltante.
22.2) cosa inserire nella domanda di partecipazione nel paragrafo seguente:
"DICHIARA di aver preso visione della documentazione relativa a:
- dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ……………………. selezionando la voce “…………………”;


20/12/2024 10:43
Risposta
22.1) Vedere risposta a quesito n° 4

22.2) Come tutti i "modelli", anche quello relativo all'istanza di partecipazione può contenere fattispecie di massima non necessariamente pertinenti al caso che ci occupa; essendo la compilazione demandata unicamente all'O.E., laddove non si rinvengano attinenze di sorta, si può tranquillamente cancellare ovvero barrare le voci/parti di voce presenti nel modello editabile senza procedere ad alcuna compilazione.

La C.U.C. Union3

16/12/2024 12:00
Quesito #23
Chiedono:

In riferimento alla gara in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 13 gennaio 2025,

• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica, tale da garantire un beneficio nei confronti dell'Amministrazione;

• Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire;

• Visto l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie, che potrebbe comportare dei ritardi nel rilascio delle cauzioni richieste;

• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;

Si richiede una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 10/15 giorni rispetto alla data prevista del 13 gennaio 2025.


18/12/2024 00:12
Risposta
Nell'invitare a leggere con attenzione quanto già riscontrato in risposta a precedenti FAQ di analogo tenore, al momento non si ravvisano ancora elementi tali da indurre il centro di costo a considerare ipotesi di differimento delle scadenze riportate dal DdG.
Qualora mutassero le condizioni, la S.A. provvederà a darne debita comunicazione con congruo anticipo.

La C.U.C. Union3
16/12/2024 14:49
Quesito #24
Chiedono:

[...] di chiarire se tra la documentazione da allegare all'offerta economica sia richiesto il PEF, come riportato all'Art. 39 "Modalità di Partecipazione" del Capitolato Speciale Prestazionale, pur non essendo espressamente menzionato nel disciplinare di gara. Si richiede, inoltre, di confermare se tale documento debba essere asseverato.

18/12/2024 00:16
Risposta
Si rimanda a quanto fornito a riscontro di quesito n° 11 e n° 17.5.

La C.U.C. Union3
16/12/2024 14:51
Quesito #25
Chiedono:

[...] di confermare che la formula dell’interpolazione lineare diretta riportata all’art.17.3 pag.25 del disciplinare di gara sia errata, in quanto la stessa, per fornire un valore compreso tra 0 e 1, dovrebbe essere Ci=Ai/Amax.

18/12/2024 00:20
Risposta
Il rilievo è fondato, sebbene sia opportuno precisare che ciò che rileva agli effetti pratici è la notazione matematica riportata all'interno del criterio F che risulta essere concettualmente corretta.

La C.U.C. Union3
16/12/2024 14:52
Quesito #26
Chiedono:

Con riferimento all'obbligo previsto dall'Allegato 1 Domanda di Partecipazione "di inserire copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità" si chiede conferma che tale documento consiste nel Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 46 del D.Lgs. 46 11.4.2006 e s.m.i. e si chiede altresì conferma della possibilità di inserire copia dell'ultimo Rapporto comunicato dal concorrente al Ministero del Lavoro ai sensi del citato art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i

20/12/2024 11:01
Risposta
Si conferma la bontà dell'interpretazione. L'obbligo ricorre per aziende con numero di dipendenti superiore a 50; per numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 occorre produrre in gara una dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione alla redazione del citato rapporto da presentare entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto.
Si precisa che entro il medesimo termine di 6 mesi l'azienda che abbia un numero di dipendenti superiore a 15 è altresì tenuta a produrre una dettagliata relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

La C.U.C. Union3
17/12/2024 12:02
Quesito #27
Chiedono:

[...] di avere chiarimenti rispetto alla compilazione del DGUE che non si ritrova specificata nel disciplinare di gara.

E precisamente con riferimento alla Parte IV - Criteri di selezione, si richiede di sapere se le seguenti sezioni devono essere compilate.

Sezione C: Capacità tecniche e professionali

- Esecuzione di lavori del tipo analogo: “Unicamente per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro”.
Si vuole sapere se questa voce deve essere compilata.

- Capacità economica e finanziaria per le forniture: “Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: nel triennio precedente a quello di indizione della procedura l'operatore economico ha maturato il fatturato globale richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell' art.100 comma 11 D.lgs 36/2023”.
Si vuole sapere se questa sezione deve essere compilata e nel caso se è richiesto l’inserimento dei valori del fatturato maturato nell’ultimo triennio per la sola fornitura di energia elettrica a favore di P.A.

20/12/2024 11:07
Risposta
Entrambe le voci per cui si chiede chiarimento sono evidentemente da compilare, alla luce di quanto richiesto rispettivamente al punto 6.3.b. del DdG ed al punto 6.2.b. del DdG, che si invita a rileggere con molta attenzione.

La C.U.C. Union3
18/12/2024 09:30
Quesito #28
Chiedono:

con riferimento alle qualifiche relative alla certificazione del progettista, incaricato dall'operatore economico partecipante, del punto 6.1.c del Disciplinare di Gara, di confermare che debbano essere: "6.1.c. - per i soggetti incaricati dei servizi tecnici di progettazione [*] (incluse attività di rilievo, csp, calcolo strutture e annessi): Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria e/o Architettura + Iscrizione all’Albo provinciale dell’Ordine degli ingegneri o degli Architetti".
Oppure, bisogna dimostrare ed allegare fatturato, determine specifiche o altro?

Inoltre, con riferimento alla Vs. risposta al quesito nr. 21, per la compilazione del DGUE, si chiede di sapere quali sezioni debba compilare il professionista alla luce di quanto richiesto prima.


20/12/2024 11:15
Risposta
I requisiti richiesti per il soggetto incaricato dall'O.E. partecipante dei servizi tecnici afferenti l'ingegneria e l'architettura, che non figuri quindi quale mandante in ATI/RTP ecc., sono solo ed esclusivamente quelli enucleati al punto 6.1.c. del DdG.
In tale ipotesi, nella compilazione del DGUE da parte del professionista, ciò che maggiormente rileva attiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti di moralità, mentre la produzione di ulteriori elementi curricolari, seppur gradita, è facoltativa e puramente indicativa in astratto del know-how e del grado di affidabilità maturato da detto soggetto.

La C.U.C. Union3
18/12/2024 09:48
Quesito #29
Chiedono:

con riferimento al punto 6.1.c del disciplinare di gara ed in particolare alla parte in cui si prevede letteralmente che “In ipotesi di concorrente plurisoggettivo (ATI, raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc.), se non ricorrono i presupposti di quanto al periodo precedente, è necessario che del raggruppamento faccia parte anche almeno una tipologia di operatori economici individuati ai sensi dell’art. 66 del Codice.” , si formula il seguente quesito:

[...] di confermare che, in caso di RTI, il possesso da parte della mandataria di attestazione SOA (cat.OG 10 VIII) per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica sia sufficiente a comprovare il requisito di cui al punto 6.1.c ed in particolare se, essendo la mandataria in possesso di detta attestazione per la progettazione fino alla classifica VIII, l’RTI possa provvedere alla progettazione relativa all’appalto mediante il proprio ufficio di progettazione interno (sebbene la mandataria sia non in possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 ma è in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 conseguita nel settore IAF 28, come riportato al punto 6.3.c.1.) .

20/12/2024 11:26
Risposta
Premesso che sul punto in questione sono già pervenute numerose FAQ, puntualmente ed analiticamente riscontrate, si invita a rileggere con la dovuta attenzione le varie FAQ interessate e soprattutto quanto "letteralmente" riportato nel DdG: “In ipotesi di concorrente plurisoggettivo (ATI, raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc.), se non ricorrono i presupposti di quanto al periodo precedente, è necessario che del raggruppamento faccia parte anche almeno una tipologia di operatori economici individuati ai sensi dell’art. 66 del Codice.”
In altri termini, se l'O.E. plurisoggettivo partecipante non dispone di certificazione di qualità EA/IAF 34 (a nulla rilevando altri settori di qualificazione, né la classifica della SOA, per quanto espressamente previsto dalla lex specialis), è necessario - a pena di esclusione - che del raggruppamento faccia parte "anche" uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

La C.U.C. Union3
18/12/2024 11:47
Quesito #30
Chiedono:

Nel caso in cui l'operatore economico sia dotato di ufficio di progettazione interna e disponga di SOA OG10 CLASSIFICA V specificatamente per le attività di progettazione e costruzione come indicato nel nostro attestato e che sia anche in possesso della certificazione di qualità nei settori EA/IAF 19;28;35, chiede conferma che lo stesso assolva comunque i requisiti di cui al punto 6.1 e 6.3 del disciplinare.

20/12/2024 09:48
Risposta
Ci si riconduce integralmente al quesito n° 14. Si precisa, ad ogni buon fine e come già ribadito al quesito n° 15, che il settore IAF 34 inerisce specificatamente i "servizi d'ingegneria", ovvero un insieme sistemico di capacità e prestazioni che va al di là della mera progettazione.

La C.U.C. Union3
18/12/2024 16:13
Quesito #31
Chiedono:

31.1) In caso di partecipazione in R.T.I., il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1.b. del Disciplinare di Gara (iscrizione White List) può essere posseduto dalla sola impresa riunita che si candida all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, come specificato al suddetto articolo, o deve essere necessariamente posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento, come precisato al quarto capoverso del punto 6.4 del DdG, a prescindere dalla tipologia di prestazioni che lo stesso andrà ad eseguire ?

31.2) In caso di ricorso all'avvalimento per l'acquisizione del 100% del requisito di cui al punto 6.3.a. del Disciplinare di Gara (attestazione SOA), l'impresa ausiliaria deve anch'essa possedere il requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla White List ?

31.3) Il tecnico abilitato, che a norma dell'art. 39 del Capitolato speciale prestazionale è chiamato a firmare digitalmente la proposta progettuale da inserire nella Busta B - Offerta Tecnica, deve essere coincidente con l'eventuale professionista singolo indicato dal concorrente quale soggetto incaricato dei servizi tecnici di progettazione in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.c. del DdG ?

31.4) In riferimento a quanto precisato in risposta alla FAQ n. 16 (Garanzia provvisoria), si chiedono chiarimenti in merito al corretto valore da garantire atteso che il 2% dell'importo risultante dalla somma delle voci 1.a) e 1.b) di cui al paragrafo 3. del DdG non coinciderebbe con la somma di € 77.290,00 ivi indicata.

31.5) In caso di partecipazione in R.T.I., la garanzia fideiussoria deve essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ?

31.6) Per quanto concerne l'installazione di n. 250 nuovi punti luce su palo da posizionare sul territorio comunale nonché la contestuale attivazione di nuove forniture energetiche, si chiedono indicazioni circa le strade o zone cittadine dove si prevede di procedere alla suddetta implementazione.

31.7) Con riferimento all'Allegato 6 del Progetto di Fattibilità, si chiede cosa si intende con la sigla "B.F." indicata nell'ambito delle tipologie di lampade esistenti ?




20/12/2024 12:54
Risposta
31.1) La domanda è tautologica: rileva quanto espressamente chiarito al punto 6.4 del DdG.

31.2) L'impresa ausiliaria che si limiti a prestare proprio know-how per l'acquisizione di un determinato requisito senza partecipare in concreto all'esecuzione di SIA e lavori non ha alcun obbligo di iscrizione alla White list.

31.3) Il tecnico abilitato che dovesse sottoscrive l'o.t.m. secondo le indicazioni di cui all'art. 39 del DdG dovrebbe verosimilmente coincidere col soggetto assuntore della responsabilità di elaborazione del progetto esecutivo; tale opportunità diventa obbligo nel momento stesso in cui già in sede di offerta si intendano produrre/anticipare elaborati grafotecnici già compiutamente annoverabili in una progettazione di livello esecutivo, per il principio dell'unitarietà della progettazione.

31.4) Si conferma che il valore da garantire in via provvisoria ai fini della partecipazione alla gara, al netto di eventuali riduzioni applicabili per legge, è stato stimato dalla S.A. in € 77.290,00: ci si può ricondurre serenamente a tale corrispettivo.

31.5) In ipotesi di RTI, è sufficiente che la garanzia provvisoria sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola capogruppo mandataria.

31.6) Per quanto concerne l'installazione di n. 250 nuovi punti luce su palo da posizionare sul territorio comunale nonché la [eventuale] contestuale attivazione di nuove forniture energetiche, volutamente negli atti progettuali non è stata indicata alcuna ubicazione di dettaglio, posto che tale implementazione sarà indicata all'O.E. aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per singoli step, in funzione di esigenze specifiche e di desiderata della stazione appaltante.

31.7) Per quanto attiene la tipologia delle lampade esistenti indicate nell'Allegato 6 del progetto di fattibilità con la sigla B.F., si precisa che trattasi di lampade a "bulbo fluorescente ai vapori di mercurio".

La C.U.C. Union3


19/12/2024 17:23
Quesito #32
Chiedono:

Ai fini dell’emissione della garanzia provvisoria e del contestuale impegno all’emissione della garanzia definitiva, la Compagnia Assicurativa chiede cortese conferma che la garanzia definitiva possa avere una durata iniziale inferiore ai 20 anni, con contestuale obbligo per l’affidatario, prima della scadenza, di richiedere al garante una proroga della stessa fino al termine della concessione.



17/01/2025 09:18
Risposta
Ai fini della partecipazione alla procedura rileva la produzione di cauzione provvisoria eventualmente supportata da impegno alla produzione di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; non occorre anticipare in sede di gara alcuna durata legale di un'obbligazione che interverrà successivamente, e solo e soltanto in ipotesi di aggiudicazione. In linea di massima, fermo restando che la S.A. comunicherà a valle dell'aggiudicazione le modalità dettagliate di redazione e di presentazione della garanzia definitiva, si ritiene di poter acconsentire sin d'ora alla emissione di garanzia definitiva valida per un orizzonte temporale inferiore a quello di durata del contratto in argomento, con obbligo di rinnovo automatico periodico.

La C.U.C. Union3


20/12/2024 15:58
Quesito #33
Preso atto della risposta fornita da codesta stazione appaltante al punto 1 del quesito n.31, ritenendo che il requisito di ammissione alla gara di cui al punto 6.1.b. del DdG sia estremamente restrittivo della libertà di concorrenza e in evidente contrasto con il principio del favor partecipationis, si chiede di procedere alla rettifica di tale clausola ammettendo la possibilità di partecipazione anche ad imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione alla White List e siano ancora in attesa di essere inserite nel relativo elenco istituito presso le Prefetture territorialmente competenti.

A tal riguardo si fa presente che il Ministero dell'Interno, con Circolare Prot.n.25954 del 23/03/2016 (in allegato), ha specificato che "allorché l’impresa che ha presentato domanda di iscrizione nella white list, ma non è stata ancora iscritta, sia interessata ad accedere a un contratto per la realizzazione di un’opera pubblica, si pone l’esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale dell’impresa, per causa ad essa non imputabile. Pertanto la S.A., dopo aver accertato che l’impresa abbia assolto l’onere di richiedere l’iscrizione, potrà dare avvio all’iter contrattuale".

Il suddetto principio è stato ribadito anche dall'ANAC con Delibera n.1297 del 12/12/2017 che si allega alla presente.

Inoltre, anche il Bando-tipo n. 1/2023 dell’ANAC alla voce “requisiti generali”, statuisce che in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In caso di mancato accoglimento della presente richiesta, si procederà ad inoltrare istanza di parere di precontenzioso all'ANAC.


05/01/2025 17:54
Risposta
Il tema è stato esaustivamente trattato anche in riscontro al quesito nr. 10, cui si fa espresso rinvio.
Si ribadisce al riguardo che, fermi restando gli obblighi di ricorso alla cd. white-list di cui si argomenta anche nella documentazione richiamata dall'O.E. che ha inoltrato il quesito, ciò che dev'essere ben chiaro è che la S.A. intende esercitare a priori una legittima azione di maggior tutela del proprio interesse che, contestualizzata nella prospettiva di ragguardevole durata del rapporto negoziale, risulta essere più che giustificata.
Tanto premesso e ribadito ancora una volta, ne consegue quale mero corollario che la semplice richiesta di prima iscrizione alla white-list - qualora non esitata favorevolmente dalla Prefettura di riferimento - non può essere utilmente spesa ai fini della partecipazione alla procedura: e ciò sul presupposto che la fattispecie del mero "silenzio-assenso" che potrebbe venire a formarsi dopo 45 gg. in seguito a richiesta di informazione antimafia prevista ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 per un eventuale Affidatario non in possesso di iscrizione alla white-list non potrebbe garantire in termini adeguati il pubblico interesse ricercato nel caso di specie dalla S.A.

La C.U.C. Union3
23/12/2024 16:32
Quesito #34
Si chiede cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione insieme ad un soggetto di cui all'art. 66 del Codice quale incaricato dei servizi tecnici di progettazione e csp indicato e non in RTI, sia possibile inserire la documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.c. del DdG ed il DGUE all'interno della busta amministrativa dell'OE monosoggettivo.


05/01/2025 17:57
Risposta
Si conferma.
La documentazione potrà essere inserita nello slot "ulteriore documentazione di natura amministrativa", in apposita cartella zippata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'O.E. monosoggettivo.

La C.U.C. Union3
30/12/2024 15:01
Quesito #35
Si chiede cortesemente che la dichiarazione di seguito riportata, presente all'interno dell'Allegato 2, non sia da rendere:
"di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all’occupazione femminile una quota pari ad almeno il 15 per cento delle assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell’art. 47 comma 7 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 in deroga alla percentuale prevista dall’art. 47 comma 4 del medesimo D.L. n. 77/2021 e ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)".


05/01/2025 18:03
Risposta
Come ribadito più volte, il modello di istanza è da ritenersi appunto tale, messo a disposizione in modalità editabile per favorire la compilazione, l'adeguamento, l'integrazione, ecc. Per quanto attiene l'oggetto specifico del chiarimento, nel confermare che non sussiste obbligo di rendere la dichiarazione richiamata, si può tuttavia ipotizzarne una certa plausibilità per determinati OO.EE. che guardano con favore alla parità di genere ed all'occupazione giovanile.

La C.U.C. Union3
30/12/2024 17:59
Quesito #36
Con riferimento al subcriterio di valutazione di cui al punto A3 del Disciplinare di gara, si chiede se per "Qualità tecnica e completezza del progetto" debba intendersi la mera completezza di presentazione e rappresentazione del progetto migliorativo proposto o se invece vada intesa come completamento di opere e delle annesse progettazioni ?

05/01/2025 18:28
Risposta
Si ritiene di poter chiarire che entrambe le prospettazioni rappresentate sarebbero suscettibili di attribuzione di punteggio di merito nella misura in cui configurassero in concreto una effettiva miglioria rispetto allo status progettuale riportato nel PFTE.

La C.U.C. Union3
02/01/2025 08:27
Quesito #37
37.1
Premesso che l’offerta economica dovrà essere prodotta secondo le indicazioni dell’art. 17 di pag. 24 lettera “F” del Disciplinare di gara, presentando una unica offerta al ribasso per F1 ed una seconda offerta per F2.

Se abbiamo capito bene, l’impresa dovrà offrire due ribassi distinti; un ribasso percentuale (F1) rispetto all’importo a base d’asta di €. 771.701,00 oltre IVA; un secondo ribasso (F2) per quanto ai lavori extra canone rispetto al Prezzario Regionale vigente.



37.2
Premesso che il tempo messo a disposizione dal bando per realizzare i lavori di efficientamento è di 500 giorni (il bando non chiede nessuna valutazione sui tempi offerti), lo schema del contratto all’art. 11 di pag. 18 così dispone:
“Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni dall'avviamento delle pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del presente appalto. “
“Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione. L'importo di dette fatture verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile e/o successivo.”

si pone la seguente domanda: se il ribasso richiesto al concorrente è stato valutato sul consumo dell’impianto post efficientato; ed i tempi per lavori sono di 500 giorni messi a disposizione dal bando; come può essere giustificata la richiesta contrattuale che recita “Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione. L'importo di dette fatture verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile e/o successivo.”

Infatti delle due l'una:
a) o la consegna degli impianti è intesa come l’ultimazione dei lavori di efficientamento ed il collaudo positivo e quindi ha logica il quesito posto;

b) oppure, se invece la consegna degli impianti è intesa come la consegna iniziale per avviare i lavori di efficientamento, ciò significa che per tutti i tempi concessi nella realizzazione dei lavori (500 giorni) il costo dell’energia sarà molto più alto per cui non può essere sostenuto dal Concessionario al quale è stato richiesto di offrire un costo per il canone energia relativo all’impianto già efficientato.


05/01/2025 18:17
Risposta
37.1 - L'interpretazione fornito del criterio F è corretta; occorre che il concorrente offra due ribassi distinti, l'uno in relazione al canone annuo (o meglio, all'aliquota di tale canone effettivamente assoggettabile a ribasso d'asta), l'altro in relazione al prezzario regionale vigente ratione temporis per quanto concerne eventuali (anche futuri) lavori extra canone.

37.2 - Il quesito appare sensato per come prospettato, ma in realtà non contempla affatto la più probabile configurazione operativa che si presenterebbe in concreto all'Affidatario del contratto e che non rientra nei compiti di questa S.A. esplicitare in questa sede, posto che l'argomento costituisce uno dei temi su cui è maggiormente chiamato a confrontarsi il concorrente. Si può solamente asserire che la consegna degli impianti è da riferirsi già alla prima fase lavorativa, quella che segue il verbale di consegna dei lavori ovvero la stipula del contratto, quindi a monte degli interventi di efficientamento.

La C.U.C. Union3
03/01/2025 12:12
Quesito #38
38.1
Disciplinare di gara art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Disciplinare di gara art. 9. GARANZIA PROVVISORIA
Quesito #16
Capitolato speciale d’appalto ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1 - Si chiede gentilmente di specificare l’importo sul quale è stata calcolata la cauzione provvisoria in quanto, sommando le voci 1.a) e 1.b) l’importo dell’investimento risulta di € 3.865.620,00 sul quale deve essere conteggiato il 2% per determinare l’importo della polizza provvisoria risultante pari a €. 77.312,40 e non €. 77.290,00 come indicato nel disciplinare.

2 – Si chiede di confermare che l’importo corretto relativo ai servizi tecnici sia di € 321.326,23 come indicato nel CSA e che l’importo di € 322.00,00 indicato al punto 1.b) della tabella a pag. 6 del disciplinare sia un refuso

3 – Nel caso in cui venga confermato l’importo di € 321.326,23 si chiede di confermare che l’importo da garantire sia pari ad € 77.290,00 (arrotondato).

38.2
DISCIPLINARE ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA
Quesito #32
In conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 36/23)., si chiede di confermare che per partecipare alla gara in oggetto, l’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione SIA FACOLTATIVO e che quanto riportato nella risposta del chiarimento Quesito #32 sia un refuso.

38.3
Quesito #32
Capitolato speciale d’appalto ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA
Premesso che:
a) la durata contrattuale dell’affidamento è di anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
b) le primarie compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale, in base alle attuali condizioni stabilite dai trattati assicurativi, in caso di aggiudicazione di appalto con durata superiore ai 10 anni, richiedono che per l’emissione della cauzione definitiva siano rispettati i seguenti criteri:
- La durata della garanzia sia fissata in un periodo non superiore ad anni 5 a decorrere dalla sua emissione
- Trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società (garante) non sarà più tenuta a nessuna prestazione.
- Il mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per periodi successivi da parte della Società (garante), non costituirà motivo di escussione della presente polizza
- Il rinnovo potrà avvenire esclusivamente su richiesta del contraente alla Società (garante) previo accordo tra le parti da perfezionarsi almeno 90/120 giorni prima della scadenza
al fine di assicurarsi la possibilità di ottenere l’emissione della cauzione definitiva a garanzia della stipula contrattuale,
si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione del contratto di concessione per una durata maggiore ai 10 anni, la cauzione definitiva di cui all’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 possa essere emessa nei termini suindicati.

05/01/2025 18:48
Risposta
38.1 - L'importo della cauzione provvisoria è confermato in € 77.290,00 come già precisato al quesito nr. 16, a prescindere da eventuali scostamenti di ordine di grandezza inferiori a 1%. L'importo dei servizi tecnici è quello riportato nel CSA, che è stato arrotondato in € 322.000 ai fini di una più comoda determinazione del canone annuo da riconoscere all'affidatario.

38.2 - Come correttamente riportato nel DdG, si conferma alla luce del vigente quadro normativo che l'impegno al rilascio di cauzione definitiva da parte del soggetto garante è solo facoltativo ed in tal senso è stata configurata la risposta al quesito nr. 32.

38.3 - Ci si riconduce a quanto già riscontrato in riferimento al quesito nr. 32; quindi, una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione ed a monte della stipula del contratto, la S.A. comunicherà le possibili configurazioni con cui potrà essere legittimamente resa la garanzia definitiva.

La C.U.C. Union3
07/01/2025 11:14
Quesito #39
Chiedono:

In riferimento al punto 6.1 del disciplinare di gara, si chiede conferma che un Operatore Economico possa essere ammesso alla procedura in quanto dispone della certificazione SOA OG10 classifica V specificatamente per le attività di progettazione.

08/01/2025 19:54
Risposta
La tematica sottoposta è già stata affrontata in diversi quesiti, cui si fa espresso rinvio.
L'O.E. monosoggettivo in possesso di SOA OG10 classifica V può concorrere alla procedura se - e solo se - in possesso anche di apposita certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34, a prescindere da eventuali diciture più o meno pertinenti che possano essere riportate nella citata attestazione SOA.
Sul punto si ritiene sia assolutamente esaustivo il paragrafo 6.1.c. come integrato dal sottoparagrafo 6.3.c.1.

La C.U.C. Union3
07/01/2025 11:17
Quesito #40
Chiedono:

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
- vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
- visto il periodo delle festività appena trascorse, gli istituti bancari necessitano di un periodo maggiore per poter emettere le cauzioni richieste.

Alla luce di quanto suddetto, siamo a richiedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte al 31 gennaio 2025.

08/01/2025 20:04
Risposta
Il centro di costo di questa C.U.C. (Comune di Porto Cesareo), con nota del 2 gennaio u.s. acclarata al prot. nr. 004/25/U dell'Union3 in data odierna, ha ritenuto di concedere proroga dei termini utili di produzione dell'offerta al 31 gennaio 2025 ore 13:00 col fine precipuo di consentire la redazione e la formulazione di offerte strutturate al meglio.
Con l'occasione si sottolinea che, per effetto di tale proroga, il termine per l'inoltro di nuovi chiarimenti è posposto alle ore 13:00 del 23 gennaio p.v., mentre il termine per richiedere effettuazione di sopralluogo obbligatorio, già spirato il 19 dicembre u.s., per ragioni di parità di trattamento non può essere riaperto.

La C.U.C. Union3
07/01/2025 11:37
Quesito #41
Chiedono:

con riferimento alla documentazione posta a base di gara:

41.1 - il Piano Economico Finanziario posto a base di gara;

41.2 - con riferimento all’articolo 5 dell’Allegato 10 - Capitolato speciale prestazionale al sottoparagrafo Variazione del costo dell’energia e della manodopera si richiede indicazione del codice univoco ISTAT di identificazione dell’indice NIC dell’energia elettrica a cui il medesimo sottoparagrafo fa riferimento;

41.3 - se il tasso del 4,5% è vincolante o pari al WACC del progetto;

41.4 - se è il solo canone di investimento che deve avere un piano di ammortamento a 20 anni come nello studio di fattibilità economica posto a base di gara;

41.5 - se in considerazione del piano di ammortamento richiesto la % di sconto è da applicarsi alle sole restanti voci di canone soggette a ribasso in quanto il canone di investimento di offerta sarà il risultato del piano di ammortamento secondo il piano suddetto o se in alternativa la richiesta di un piano di ammortamento per il costo del canone annuo offerto è da intendersi un refuso.

08/01/2025 20:26
Risposta
41.1 - Si precisa che a base di gara non è stato posto alcun piano economico finanziario bensì (Vedi Allegato 12 ) è stato indicato un piano di ammortamento tipo relativo all’investimento ai soli fini del calcolo utile alla determinazione della quota parte del canone inerente i lavori stessi ed altri oneri a carico dell’aggiudicatario.

41.2 - Il codice ISTAT richiesto è il seguente: 04510 (NIC energia elettrica).

41.3 - Il tasso del 4,5% è paradigmatico, quindi non vincolante posto che ogni operatore economico stabilisce il tasso applicabile nel proprio PEF in relazione all’ammortamento della quota lavori e della quota investimenti in generale.

41.4 - Si rimanda sul punto a quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato prestazionale dove è chiaramente indicato che l’intera durata dell’appalto è pari a 20 anni. Di conseguenza, il PEF deve prevedere una durata totale fissa ed invariabile di anni 20 e deve essere comprensivo di tutte le voci componenti il canone a base d’asta, quali: lavori + oneri finanziari, energia elettrica, costi gestione e manutenzione (oltre a costi della sicurezza + spese tecniche + ulteriori oneri non soggetti a ribasso).

41.5 - Si precisa che il Concorrente dovrà allegare all’offerta economica il piano economico finanziario (PEF) al fine di dimostrare la sostenibilità dell’intervento nella sua totalità, intervento da ritenersi comprensivo della gestione e della manutenzione per anni 20, sul presupposto che il ribasso offerto sull’importo a base di gara riguarda le tre componenti a) "quota lavori e ammortamento investimenti", b) "quota annua per fornitura di energia elettrica" e c) "quota gestione e manutenzione". Concludendo, va da sé che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata di default al corrispettivo indicato con Δribassabile (posto pari € 700.454,30) nell'allegato “A” rubricato "Prospetto di determinazione del canone annuo" messo a disposizione tra la documentazione di gara sin dal primo giorno di pubblicazione della procedura e di cui si invita a prendere piena contezza.

La C.U.C. Union3

07/01/2025 11:46
Quesito #42
Chiedono:

42.1) In considerazione delle risposte fornite da codesta stazione appaltante ai quesiti 10, 31 e 33 (iscrizione White List), si chiedono chiarimenti in merito alla relativa dichiarazione da rendere secondo l’Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni. Nello specifico, si chiede a quale fattispecie di forma partecipativa dell’operatore economico corrisponda quanto riportato alternativamente al punto 6 del citato modello e precisamente: “DICHIARA di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l’esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [indicare il soggetto]”.

42.2) In merito al possesso del suddetto requisito di partecipazione, si fa presente di aver inoltrato alla Prefettura territorialmente competente specifico sollecito per la validazione della richiesta di iscrizione presentata sin dall'ottobre 2022 ed ancora in attesa di definizione. L'Ufficio preposto ha assicurato che entro la fine del corrente mese sarà perfezionata la procedura una volta acquisiti tutti i dati dagli enti competenti. In ogni caso, come confermato dal suddetto ufficio e ribadito nella Circolare del Ministero dell'Interno n.25954 del 23.03.2016, con la domanda di iscrizione alla white list l'operatore economico viene già inserito nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia che potrà essere consultata dalla stazione appaltante immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. In tal modo, dopo aver espletato la suddetta consultazione, la stazione appaltante potrà dare avvio all'iter contrattuale con l'impresa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non potendo ricadere sull'impresa un pregiudizio patrimoniale per causa ad essa non imputabile conseguente alla mancata conclusione della procedura di iscrizione avviata da oltre due anni, si rinnova a codesta stazione appaltante l'invito a rettificare il requisito di ammissione di cui al punto 6.1.b del DdG o, in alternativa, a prorogare i termini di scadenza della gara onde consentire a tutte le imprese richiedenti che si trovino nella descritta situazione di ottenere la validazione dell'iscrizione in tempo utile a consentirne la partecipazione.

42.3) Con riferimento all’importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendale, da indicare nell’offerta economica, si chiede se detto costo debba essere comprensivo dell’importo di € 1.750,00 indicato da codesta S.A. quale costo annuo per la sicurezza non soggetto a ribasso (rif. Allegato A) ?

42.4) Inoltre, per il calcolo degli oneri per la sicurezza aziendale occorre prendere in considerazione l’importo complessivo dell’affidamento pari ad € 777.701,00 annui, inclusivo quindi anche degli oneri finanziari, della fornitura di energia elettrica e delle spese tecniche, o le voci di costo di riferimento restano soltanto quelle previste per i lavori e la manutenzione di cui ai punti 1.a) e 1.d) del paragrafo 3 del DdG ?


12/01/2025 19:23
Risposta
42.1 - Come già chiarito più volte, il modello di istanza messo a disposizione in formato editabile è generale, è un mero fac-simile e dunque spetta unicamente al Concorrente adeguarlo caso per caso alle proprie esigenze e in funzione dei dettami imposti dalla lex specialis di gara. Nel caso evocato, ad esempio, il concorrente può utilmente dichiarare di non essere attualmente iscritto alla white list ma di aver chiesto il rinnovo di precedente iscrizione giunta a naturale scadenza annuale.

42.2 - La proroga dei termini utili è stata concessa al 31 gennaio p.v. Si coglie l'occasione per rimarcare che, pur non competendo a questa S.A. sindacare le effettive ragioni del ritardo nell'espletamento di un'istruttoria risalente al 2022, sono giustappunto simili fattispecie ad indurre la S.A. a porre in essere modalità concrete e trasparenti di tutela dell'interesse pubblico quali quelle adottate con la lex specialis di gara anche in riferimento al punto 6.1.b del DdG.

42.3 - Sarà il caso di ricordare che l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, a pena di esclusione dal procedimento selettivo, oltre ai costi della manodopera, anche gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui determinazione compete unicamente al Concorrente ed è scevra da concreti riferimenti ai costi di sicurezza non soggetti a ribasso indicati a corredo dell'I.B.A.

42.4 - Per quanto concerne tale ultimo quesito, si fa espresso ed integrale rinvio al riscontro già fornito per il chiarimento n° 41.5.

La C.U.C. Union3

07/01/2025 12:21
Quesito #43
Chiedono:

con riferimento alla documentazione posta a base di gara:
il Piano Economico Finanziario posto a base di gara; con riferimento all’articolo 5 dell’Allegato 10 - Capitolato speciale prestazionale al sottoparagrafo Variazione del costo dell’energia e della manodopera si richiede indicazione del codice univoco ISTAT di identificazione dell’indice NIC dell’energia elettrica a cui il medesimo sottoparagrafo fa riferimento; se il tasso del 4,5% è vincolante o pari al WACC del progetto;se è il solo canone di investimento che deve avere un piano di ammortamento a 20 anni come nello studio di fattibilità economica posto a base di gara;se in considerazione del piano di ammortamento richiesto la % di sconto è da applicarsi alle sole restanti voci di canone soggette a ribasso in quanto il canone di investimento di offerta sarà il risultato del piano di ammortamento secondo il piano suddetto o se in alternativa la richiesta di un piano di ammortamento per il costo del canone annuo offerto è da intendersi un refuso.

Alla luce delle richieste di chiarimento precedentemente avanzate , ritenuta tale documentazione e le rispettive risposte ai chiarimenti indispensabili ai fini della redazione dell'offerta tecnica ed economica, con riferimento anche alla risposta al chiarimento n. 1, con la quale codesta Spettabile Amministrazione non rendeva ipotizzabile raffigurare ulteriori proroghe sulla base di richieste piuttosto generiche e, peraltro, non adeguatamente circostanziate, con la presente si richiede la concessione di una opportuna proroga al fine di presentare un’offerta, tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante, precisando che tale richiesta si basa su motivazioni tutt'altro che generiche ma estremamente necessarie.

08/01/2025 20:29
Risposta
Ai quesiti enucleati si è fornito adeguato riscontro in risposta alla FAQ nr. 41, cui si rinvia.

Per quanto concerne la proroga, si rimanda a quanto già comunicato tramite Avviso Pubblico in data odierna e ripreso in risposta alla FAQ nr. 40.

La C.U.C. Union3
10/01/2025 12:42
Quesito #44
Chiedono:

[...]

richiamato l’art. 44 comma 3 del Codice con la presente si richiede di confermare se, così come previsto dallo stesso, sia consentita la partecipazione di un Concorrente così configurato:

RTI plurisoggettivo costituendo composto da Azienda A e Azienda B, le quali, essendo sprovviste di un ufficio di progettazione interno dotato di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34, intendono indicare un ulteriore soggetto, individuato ai sensi dell’art. 66 del Codice dei Contratti, a cui affidare i servizi tecnici di progettazione.

Si richiede inoltre di precisare se il soggetto incaricato dei servizi tecnici di progettazione, qualora sia solamente indicato e non parte del RTI, sia tenuto a produrre documentazione amministrativa aggiuntiva oltre al DGUE e alla comprova dei requisiti di idoneità professionale richiesti (laurea magistrale/specialistica in ingegneria e/o architettura + iscrizione all'albo professionale di riferimento).



14/01/2025 19:19
Risposta
La configurazione ipotizzata è perfettamente plausibile.
La tematica della qualificazione del progettista designato è già stata ampiamente trattata nel corso di FAQ precedenti: tra le tante, si fa espresso rinvio al chiarimento n° 2, al chiarimento n° 8 ed al chiarimento n° 21.
Vedasi inoltre risposta a chiarimento n° 45.

La C.U.C. Union3


14/01/2025 11:38
Quesito #45
Chiedono:

quale sia la documentazione attestante il possesso dei requisiti da produrre da parte del progettista incaricato dei servizi tecnici di progettazione. Si chiede, inoltre, se sia da compilare il DGUE e quale sia la risposta corretta alla sezione "forma di partecipazione" in quanto la società di ingegneria risulta incaricata da un RTI costituendo senza farne parte. In ultimo, si chiede se è corretto, sempre da parte della società di ingegneria designata, non compilare la sezione relativa ai lavori analoghi in quanto società di servizi e non di lavori.




14/01/2025 19:16
Risposta
Per la prima parte del quesito, articolato su più livelli, si ritiene possano tornare utili i riscontri già forniti in occasione di precedenti FAQ, a cominciare dalla n° 2 e dalla n° 8, che si invita a rileggere con attenzione. Per quanto concerne il possesso dei requisiti generali ex Artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023, la società di ingegneria incaricata e non facente parte del RTI costituendo può certamente produrre un proprio DGUE (nei termini già eviscerati, ad esempio, nella FAQ n° 21) omettendo la compilazione di sezioni e campi certamente non pertinenti; oppure può rendere in luogo del DGUE un'apposita dichiarazione integrativa ai sensi DPR 445/00 se ciò dovesse risultare di più semplice compilazione. Ad ogni modo, riprendendo quanto già esplicitato nella citata FAQ n° 21 cui si fa espresso rinvio, un soggetto di cui all'art. 66 del Codice che sia semplicemente "incaricato", "indicato" o "designato" dei servizi di progettazione, senza ruoli attivi in RTI costituiti/costituendi, non potrebbe in alcun modo concorrere al soddisfacimento di requisiti quali - ad esempio - quelli di capacità economico-finanziaria o attinenti l'esecuzione di lavori/servizi analoghi, ragion per cui non si rende necessario che fornisca informazioni in tal senso.

La C.U.C. Union3

15/01/2025 09:33
Quesito #46
Chiedono:

ai fini dell’emissione della garanzia provvisoria e del contestuale impegno all’emissione della garanzia definitiva, la Compagnia Assicurativa chiede cortese conferma che la garanzia definitiva possa avere una durata iniziale inferiore ai 20 anni, con contestuale clausola che il mancato rinnovo della polizza non è motivo di escussione.



17/01/2025 09:33
Risposta
La tematica è già stata affrontata in quesiti precedenti. In particolare, si ritiene che il riscontro fornito al chiarimento n° 32 sia esaustivamente satisfattivo in relazione a quanto richiesto anche dal presente quesito; pertanto si fa espresso rinvio alla FAQ n° 32.

In questa sede si significa semmai, una volta di più, che l'impegno del garante all'emissione della garanzia definitiva alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 106 D.Lgs. n. 36/2023) è solo facoltativo, non più obbligatorio come nel previgente ordinamento legislativo. Ciò che permane in capo al Garante è invece l'obbligo di estensione della garanzia provvisoria oltre i 180 gg. di durata minima legale, a semplice richiesta della S.A., in ipotesi di mancato conseguimento dell'aggiudicazione della procedura entro il suddetto arco temporale.

La C.U.C. Union3
17/01/2025 12:11
Quesito #47
Chiedono:

ai fini della corretta partecipazione si chiede se il sopralluogo effettuato nella forma di costituenda RTI vincoli le società del gruppo alla partecipazione nella stessa forma o se in questa fase essa possa essere variata da RTI a Impresa singola in avvalimento con la società che dapprima avrebbe dovuto fare da mandante.



17/01/2025 13:46
Risposta
Nulla osta a che il soggetto che abbia effettuato in concreto il sopralluogo possa all'atto della presentazione della candidatura ricorrere a forme partecipative diverse (in tutto o in parte) da quelle preannunciate, non rivestendo peraltro tale anticipazione alcun carattere di obbligo/vincolo.

La C.U.C. Union3
23/01/2025 09:19
Quesito #48
Chiedono:


- se quanto riportato alla pag. 19 del DdG in riferimento alle 20 facciate si intenda per singolo criterio o complessive per tutti i criteri e se gli elaborati tecnici e schede tecniche rientrano nel conteggio o sono da conteggiare a parte.


30/01/2025 22:28
Risposta
Il numero di 20 facciate, con esclusione di copertine, indici e sommari, è da intendersi riferito all'intero novero dei criteri. Come chiarito nel box in riquadro Nota Bene riportato in calce al paragrafo 15 del DdG (a metà di pag. 19), la produzione di schede tecnici, fotoriproduzioni, elaborati grafotecnici di dettaglio o ritenuti esplicativi della propria proposta possono essere anche solo semplicemente richiamati nella relazione ma essere inseriti a parte nello slot rubricato "Ulteriore documentazione di natura tecnica" configurato a sistema nella busta virtuale "B", non rientrando nel computo delle 20 facciate.

La C.U.C. Union3

10/02/2025 16:17
Quesito #49
Chiedono:

[...] a seguito della modifica dei termini per la presentazione della gara e della riapertura dei termini per la richiesta di sopralluogo, si chiede gentilmente di chiarire se il sopralluogo già effettuato in precedenza sia da considerarsi valido o se sia necessario ripeterlo.

11/02/2025 20:02
Risposta
Posto che la ratio princeps dell'istituto del sopralluogo obbligatorio previsto dalla presente procedura risiede nel consentire ad un O.E. di formulare la propria offerta migliorativa nella maggiore consapevolezza possibile dello stato dell'arte, ne consegue che un eventuale sopralluogo già effettuato prima della nuova scadenza dei termini sia da ritenersi più che mai valido.

La C.U.C. Union3
18/02/2025 17:01
Quesito #50
In riferimento alla gara in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

50.1) a seguito dell'ulteriore proroga dei termini di presentazione dell'offerta, intervenuta nell'imminenza della scadenza del 31.01.2025, in caso di emissione già avvenuta della polizza fideiussoria da produrre a titolo di garanzia provvisoria, si chiede se sia possibile emettere un'appendice alla stessa riportante i nuovi termini di scadenza della gara o se occorre procedere alla presentazione di una nuova fideiussione ?

50.2) gli importi relativi agli "oneri sicurezza aziendale" ed al "costo della manodopera" (comprensivo del costo della manodopera per i lavori e per la manutenzione), da riportare nel modulo dell'offerta economica, devono essere espressi nei rispettivi valori annui o rapportati all’intera durata dell’appalto ?


20/02/2025 17:08
Risposta
50.1) - Si ritiene possibile emettere un'appendice alla polizza eventualmente già emessa recante i nuovi termini di scadenza, ma non è strettamente necessario, nel senso che - fermo restando che la S.A. è perfettamente consapevole dei tempi e delle modalità con cui è intervenuta la nuova e definitiva proroga dei termini e pertanto è disposta ad accettare anche polizze recanti le vecchie scadenze, purché conformi e valide nei restanti aspetti - spetta al più al fideiussore pronunciarsi su tale aspetto.

50.2) - Il criterio dell'offerta economica adottato nella presente lex specialis è chiaramente costruito tenendo quale riferimento il canone su base annua: pertanto gli elementi obbligatori da rendere a pena di esclusione ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dovranno, di regola, essere parametrati su base annua. Cionondimeno, qualora tali indicazioni dovessero, per qualsiasi ragione, essere resi in rapporto all'intera durata dell'affidamento (20 anni), si ritiene sin d'ora sussistano fondate ragioni affinché una Commissione esperta sia facilmente in grado di discernere tale aspetto.

La C.U.C. Union3
20/02/2025 14:56
Quesito #51
Chiedono:

[...] se il progettista esterno indicato dall'Operatore Economico concorrente debba sottoscrivere il patto di integrità ed il Protocollo di legalità


20/02/2025 17:42
Risposta
Fermo restando che nulla osta a che il progettista esterno indicato dall'O.E. sottoscriva i documenti pattizi sopra indicati, si precisa doverosamente che non prendendo tale figura parte proattiva alla procedura di gara, ma rivestendo indispensabili funzioni complementari, lo stesso è tenuto a compilare sostanzialmente il solo DGUE, oltre a documentare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Per ulteriori dettagli sulla tematica, si invita a rileggere con attenzione quanto riportato nel chiarimento n° 44 e, a cascata, negli ulteriori chiarimenti nel medesimo richiamati.


La C.U.C. Union3

27/02/2025 11:06
Quesito #52
Chiedono:

Se, a seguito dello spostamento dei termini di consegna della procedura, come riferimento degli ultimi esercizi finanziari richiesto dal paragrafo 6.2 del disciplinare di gara, il fatturato specifico debba slittare al triennio 2022-2023-2024


04/03/2025 09:30
Risposta
Lo slittamento dei termini non rileva assolutamente ai fini del riferimento oggetto di FAQ.

La C.U.C. Union3
28/02/2025 12:33
Quesito #53
In riferimento al requisito di fatturato specifico di cui al punto 6.2.b del DdG, di cui la scrivente è in possesso, chiediamo in che maniera, o in che forma occorra produrre dimostrazione di quanto innanzi ed in particolare che il 50% del suddetto fatturato specifico sia riferito alla fornitura di energia elettrica a favore di pubblica amministrazione. Potrebbe essere sufficiente indicare le fatture di consumo di energia elettrica in formato tabellare?

04/03/2025 09:49
Risposta
La comprova dei requisiti di fatturato è adeguatamente illustrata in calce al punto 6.2.b del DdG, cui si fa espresso ed integrale rinvio. Nello specifico, produrre copia delle fatture è uno degli elementi maggiormente probatori della congruità e della veridicità dei fatturati dichiarati. A tal fine, il ricorso ad una tabellazione dell'elenco delle fatture è senz'altro una soluzione possibile, se acclusa ad una specifica DSAN resa ai sensi del DPR 445/00, fermo restando che il mezzo di prova di cui potrebbe decidere di avvalersi in sede di verifica la S.A. è costituito alternativamente dalla produzione integrale delle fatture in questione oppure da copia dei contratti di fornitura oppure ancora da apposito attestato rilasciato dalla P.A. (o dalle PP.AA.) per conto della quale (o delle quali) è stato svolto il servizio di fornitura di energia elettrica.

La C.U.C. Union3
04/03/2025 11:16
Quesito #54
Chiedono:

Una ditta ausiliata che sia in possesso della cat. OG10 classifica IV-BIS (limite € 3.500.000) può partecipare con l' incremento del quinto?

06/03/2025 00:47
Risposta
La risposta è affermativa: ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto riportato al punto 6.3.a.2 del DdG.

La C.U.C. Union3
05/03/2025 09:36
Quesito #55
Chiedono:

Nei progetti di finanza, i trimestri di fornitura vengono fatturati con cadenza trimestrale; nel caso del 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre per gli anni 2021-2022-2023) la fatturazione avviene nel gennaio dell’anno successivo.
Considerando i 3 anni presi in considerazione dal presente appalto chiediamo la possibilità di inserire le fatture facenti riferimento alla fornitura per gli anni richiesti 2021-2022-2023 ma emesse nell’anno successivo.



06/03/2025 00:49
Risposta
Trattandosi di documentazione probatoria di determinate capacità, non meramente esplicativa, la risposta è senz'altro affermativa.

La C.U.C. Union3
05/03/2025 18:09
Quesito #56
Chiedono:

[...] in merito all’inserimento del DGUE nella busta amministrativa si richiede se sia sufficiente caricare il DGUE in formato .pdf oppure sia necessario inserire nella busta anche il formato .xml.

Inoltre, in diversi slot quali ad esempio “referenze bancarie”, “titoli/qualifiche professionali per esecutori servizi SIA di progettazione”, “esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” vengono riportate come estensioni accettate i formati .pdf e .p7m anche se nella descrizione dello slot viene citata la possibilità di inserire la documentazione in unica cartella zippata firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’OE. Si richiede di confermare la possibilità di inserire una cartella zippata firmata digitalmente in detti slot.

06/03/2025 00:58
Risposta
Per quanto concerne il DGUE occorre compilare a video il modello .xml fornito dal sistema, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in formato .pdf; tale ultimo formato è l'unico che sarà visionato in fase di verifica da parte della S.A.

Per quanto riguarda gli slot di configurazione, si conferma che ciascuno di essi può ospitare una cartella zippata purché sia firmata digitalmente in formato .p7m; si consiglia pertanto di ricorrere a tale soluzione ogniqualvolta si abbia a che fare con diversi "files" attinenti una stessa tipologia di documentazione, come appunto nel caso degli esempi citati nella presente richiesta di chiarimento.

La C.U.C. Union3
06/03/2025 08:49
Quesito #57
Chiedono:

Una ditta ausiliaria che sia in possesso della cat. OG10 classifica IV-BIS (limite € 3.500.000,00) può partecipare con l'incremento del quinto?

07/03/2025 17:28
Risposta
Il quesito si pone in maniera simmetrica rispetto a quanto già richiesto nel chiarimento nr. 54, che si invita a consultare. Il beneficio dell'incremento del quinto è spendibile in ogni caso, anche in favore dell'impresa ausiliaria che a tal proposito, d'altra parte, sarebbe facultata a partecipare alla procedura anche in proprio.

La C.U.C. Union3
06/03/2025 11:37
Quesito #58
Chiedono:

In riferimento al punto 6.3.b del DdG, si chiede se il concorrente in grado di documentare la gestione di un numero di corpi illuminanti di 3.400 può partecipare alla gara, o usufruendo dell'incremento del quinto.

07/03/2025 17:37
Risposta
L'incremento del quinto ai sensi di legge è riconosciuto unicamente in relazione agli importi abilitanti delle singole classifiche delle categorie SOA, pertanto non è un beneficio estendibile ad altri ambiti, ivi incluso quello dei cd. "servizi di punta". In definitiva, nella fattispecie rappresentata, non sembrano sussistere i presupposti per garantire risposta favorevole al quesito posto.

La C.U.C. Union3

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