Gara #195
Affidamento in appalto a contraente generale - in regime di FTT - di servizi e lavori per il recupero, la riqualificazione, l'ammodernamento, l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale insistenti sul territorio di Porto Cesareo, comprensivo della fornitura di energia elettrica per 20 anniInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Il Comune di Porto Cesareo intende procedere ad una riqualificazione generale dei propri impianti di pubblica illuminazione (in seguito anche solo P.I.) mediante un articolato intervento di sostituzione generale di armature e sorgenti luminose, con efficientamento energetico, razionalizzazione degli armadi di controllo e dei cablaggi, introduzione di sistemi di telecontrollo e telegestione, nell’ottica di promuovere al meglio il proprio demanio stradale ed il proprio patrimonio, conseguendo al contempo efficienze economiche, gestionali ed operative.
L'appalto oggetto di affidamento prevede una durata ventennale ed il contraente generale individuato dovrà operare in regime di FTT (finanziamento tramite terzi), nel senso che a fronte delle spese di investimento che è tenuto ad affrontare inizialmente e dei costi operativi, di approvvigionamento fornitura e.e., di manutenzione ordinaria e preventivo-programmata, di gestione percepirà un determinato canone annuo che, entro l'orizzonte temporale sopra stabilito, assicurerà dapprima il rientro dell'investimento anticipato e quindi la remuneratività dell'intero intervento.
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 00154950364 | CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA |
Seggio di gara
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| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Costantino | Valerio | Presidente di Seggio |
| Toma | Nicola | Testimone di Seggio |
| Melissano | Ivan | Testimone di Seggio |
Commissione valutatrice
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| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| arch. COSTANTINO | Valerio | Presidente di Commissione |
| ing. TOMA | Nicola | Componente di Commissione |
| ing. MELISSANO | Ivan | Componente di Commissione |
Scadenze
Avvisi pubblici
Allegati
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 8bea1e60c0ccf326c503d85e6e09e6d85d48c800c63dce62c12ef09404dec25f 26/11/2025 12:44 |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: aa6c00e85da845fc853115a6902b9e547d3425cfb4e47deec0d859e47a148078 26/11/2025 12:47 |
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Chiarimenti
con riferimento alla gara di cui in oggetto, considerati la complessità e varietà di sub criteri tecnici richiesti nel disciplinare di gara, la necessità di reperire informazioni di dettaglio, gli elevati standard qualitativi della scrivente, considerato altresì che l’arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ha ricompreso anche il periodo Natalizio.
con la presente si chiede alla S.V. la concessione di una proroga di 30 giorni al fine di presentare un’offerta, tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante.
Si ritiene che una scelta positiva in tal senso non possa che ritenersi garante del principio del favor partecipationis tra i concorrenti.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Va da sé che, al presente, non è ipotizzabile raffigurare ulteriori proroghe sulla base di richieste piuttosto generiche e, peraltro, non adeguatamente circostanziate.
La C.U.C. Union3
La CUC Union3
in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, e tenuto conto del superamento della suddivisione in RTI verticale, orizzontale e mista, si richiede di chiarire le modalità di dimostrazione dei requisiti citati al punto 6.4 del disciplinare e sotto riportati, qualora il concorrente partecipasse alla procedura di gara in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo.
Si chiede, pertanto, conferma che:
- il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al punto 6.2.c del disciplinare debba essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso;
- il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3.b del disciplinare debba essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito di cui ai punti 6.3.c e 6.3.d debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito relativo alla qualificazione ESCO di cui al punto 6.3.e debba essere posseduto dalla mandataria.
Ciò posto, restano valide le indicazioni fornite dal DdG ai rispettivi sottoparagrafi indicati nel quesito posto; indicazioni che, a ben vedere, pur avendo portata più ampia, sono perfettamente aderenti e affatto in contrasto con quelle suggerite dal quesito medesimo.
La CUC Union3
[...] di specificare il CCNL applicato alla procedura di gara.
A prescindere da ogni considerazione e ad ogni buon fine, si preferisce sottolineare una volta in più l'obbligo per il Concorrente (e a maggior ragione per l'Aggiudicatario) di dichiarare il proprio impegno al rispetto dei CCNL di riferimento, specificandone la natura, per l'intera durata del contratto.
La C.U.C. Union3
considerate:
• l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie;
• il periodo di chiusure aziendali;
• le ferie del personale dipendente;
• la chiusura delle compagnie assicurative deputate al rilascio della cauzione;
• l’esigenza di esaminare attentamente la documentazione di gara;
• la complessità delle attività oggetto di appalto che necessitano di approfondita progettazione;
• il ristretto termine concesso per la presentazione di un’offerta adeguatamente studiata;
• la tutela del principio di massima concorrenza tra operatori economici e l’opportunità per l’Ente di ricevere la miglior offerta tecnico economica;
si richiede
di voler concedere una adeguata proroga al termine oggi fissato per la presentazione delle offerte; la scrivente valuta una proroga di almeno 20 giorni per l’elaborazione di una offerta tecnico-economica congrua.
La CUC Union3
si chiede di confermare che il contraente generale a cui verrà affidato l’appalto, debba avere i requisiti di cui agli art. 204 del codice degli appalti e 41 parte VI dell’allegato 11.12 al medesimo codice.
La C.U.C. Union3
La C.U.C. Union3
si chiede conferma che, i requisiti di partecipazione richiesti per la società di progettazione esterna indicata dal concorrente, siano quelli previsti dall'art.6.1.c del disciplinare, ovvero:
- Laurea magistrale/specialistica in ingegneria/architettura
- Iscrizione all'albo provinciale dell’ordine degli ingegneri/architetti
- certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione (punto 6.3.c.).
- requisiti generali Artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023
- Iscrizione al Registro delle Imprese
La C.U.C. Union3
[...] con riferimento alla gara di cui in oggetto:
nella presentazione dell'offerta ove nel caricamento dei documenti la casella non riuscisse ad agganciarli perché troppo pesanti (anche se compressi) come superare il problema?
La C.U.C. Union3
A tal scopo abbiamo avviato l'iscrizione alla White list, ma in attività diverse da quelle previste dalla presente procedura; considerato che le prefetture sono intasate, e anche per il periodo natalizio alle porte, si chiede di poter inserire la domanda di richiesta iscrizione e presentare solo successivamente il certificato di iscrizione. In alternativa, si richiede una modifica del disciplinare specificando che l'iscrizione alla White list non è obbligatoria per la partecipazione ma assume un requisito premiante di valutazione, proprio in virtù del fatto che le attività previste nella presente procedura non rientrano tra quelle per cui corre obbligo di iscrizione alla White list.
Nel nostro caso, tuttavia, l'obbligo in questione riviene da una precisa scelta operata a monte dalla S.A. per ragioni facilmente intuibili e comunque volte nella direzione della miglior tutela possibile del pubblico interesse. Pertanto, esclusa ogni cennata modifica alla stessa lex specialis di gara, si conferma l'obbligo di possesso dell'iscrizione alla White List già perfezionata alla scadenza dei termini utili di presentazione delle offerte. In difetto di tanto, si procederà all'esclusione del concorrente.
La C.U.C. Union3
[...] se tra la documentazione da inserire nell'offerta economica deve essere presentato il PEF, come riportato nell'Art. 39 "MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE" del Capitolato speciale prestazionale, anche se non espressamente menzionato nel disciplinare di gara; si chiede inoltre di sapere se lo stesso deve essere asseverato.
La C.U.C. Union3
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si premette quanto segue:
- l’elaborazione di un proposta progettuale sul recupero, ammodernamento e adeguamento normativo degli impianti esistenti, nonché sulla fattibilità di interventi finalizzati al conseguimento di un risparmio energetico ed al miglioramento dell’efficienza energetica e dell’illuminamento, richiede necessariamente una propedeutica e dettagliata attività di rilevazione sul posto per accertare l’attuale stato d’uso e consistenza dei predetti impianti;
- la suddetta attività di ricognizione, per la vastità del territorio comunale e la considerevole entità del numero di punti luce ivi installati, esige un adeguato lasso di tempo per la sua completa e puntuale esecuzione, quantificabile in almeno 10 giorni lavorativi con l’impiego di n.4/6 risorse, atteso altresì che l’ “Analisi particolareggiata e puntuale del rilievo dello stato di fatto dell’intero parco impiantistico” costituisce uno dei sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica (A1);
- per la formulazione di una valida offerta tecnico-economica che garantisca una congrua remuneratività e sostenibilità dell’appalto, è fondamentale conoscere il prezzario aggiornato dei principali materiali e componenti da utilizzare oltre ad eventuali nuovi prodotti che saranno immessi in commercio e che potrebbero essere impiegati nell’esecuzione dei lavori;
- considerato che tale prezzario viene di norma aggiornato dalle principali case produttrici entro il mese di gennaio di ogni anno solare e tenuto conto anche degli ingenti aumenti del costo dei materiali intervenuti negli ultimi tempi, diventa necessario attendere la diffusione dei suddetti dati per poter redigere un computo degli interventi da realizzare in linea con i reali prezzi di mercato visto che tale investimento inciderà significativamente sull’offerta economica finale da produrre.
Tutto ciò premesso, alla luce delle motivazioni sopra esposte, nel ritenere che il tempo complessivo messo a disposizione delle imprese concorrenti non sia sufficiente alla formulazione e produzione di offerte ponderate e qualitativamente adeguate, in ragione altresì della circostanza che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è immediatamente preceduto da un lungo periodo feriale caratterizzato da un fisiologico rallentamento delle attività aziendali, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante, un differimento di almeno15 giorni del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 13.01.2025, anche ai sensi dell’art.92, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 che prescrive alle stazioni appaltanti di fissare “termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla presentazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta …..”.
La C.U.C. Union3
In riferimento alla gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:
1) il possesso del requisito richiesto al punto 6.3.c. 1 del Disciplinare di Gara (Certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2015) deve essere dimostrato in tutti i settori IAF di accreditamento espressamente indicati (25, 28, 34, 35, 36) o è sufficiente la qualificazione in almeno uno dei suddetti settori ?
2) sempre con riferimento al suddetto requisito di partecipazione, si chiede se il settore IAF 36 (Pubblica Amministrazione) sia pertinente con l'oggetto della gara o se possa, di conseguenza, essere omesso in caso di soggetto concorrente privato?
3) con riferimento al requisito di cui al punto 6.2.c (Referenze bancarie), si chiede se sia possibile omettere la produzione del documento d'identità del soggetto dotato di poteri di firma e di rappresentanza dell'Istituto di credito, in quanto per regolamento interno il proprio Istituto di fiducia non fornisce tale documento. In ogni caso, i poteri del soggetto firmatario sono verificabili dalla visura camerale dell'Istituto.
4) la Relazione Tecnica da includere nell'Offerta Tecnica Busta "B", deve contenere la propria offerta migliorativa relativamente a tutti gli elementi e sub-elementi di valutazione previsti al punto 17.1 del Disciplinare di Gara alle lettere A, B, C e D ? Eventuali grafici, tavole planimetriche, schede tecniche e quant'altro vengono computati nel numero massimo di facciate da rispettare per la redazione della Relazione ?
2) In ragione della specificazione di cui al sotto-quesito 1), il presente resta deprivato di interesse. Il settore IAF 36, per quanto poco probabile, resta comunque pertinente per la tipologia di appalto in argomento (esistono, solo per fare un esempio, delle società partecipate da Enti pubblici accreditate nel suddetto settore IAF 36 che potrebbero a vario titolo partecipare alla procedura).
3) In questo caso la risposta è affermativa: senz'altro è possibile omettere documenti di identità di soggetti terzi, le cui generalità e le cui cariche possano essere agevolmente desunte da specifiche banche dati.
4) La presentazione della Relazione tecnica illustrante l'o.t.m. è ben descritta al punto 15 del DdG, cui si fa espresso rinvio. Per una ottimale illustrazione della propria offerta, il Concorrente è chiamato a sviluppare le tematiche previste da ciascun criterio/sub-criterio di premialità di cui al punto 17.1 del DdG, nessuno escluso. La relazione può assorbire anche elementi grafici, tabellari, ecc., il cui spazio in tal caso andrà a far computo ai fini del numero max di facciate A4 consentite. Al Concorrente è tuttavia lasciata libertà di produrre sia "campionature", sia "allegati", a propria discrezione e piacimento e senza limiti precostituiti, avendo cura di inserirne gli opportuni e ben contestualizzati rimandi nel corpo della relazione, col fine di agevolarne la lettura da parte dell'organo di valutazione.
La C.U.C. Union3
con riferimento al requisito 6.1.c del disciplinare, si chiede conferma che - nel caso l'operatore economico concorrente sia dotato di ufficio di progettazione interna- sia obbligatorio il possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione, sebbene lo stesso concorrente possieda la certificazione in IAF settori 28 e 35.
La C.U.C. Union3
con riferimento al requisito 6.1.c del disciplinare, si chiede conferma che - nel caso l'operatore economico concorrente sia dotato di ufficio di progettazione interna- sia obbligatorio il possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 relativo ai servizi di progettazione, sebbene lo stesso concorrente possieda la certificazione in IAF:28 e 35 con indicato nel campo di applicativo la progettazione.
La C.U.C. Union3
[...] precisazioni in riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 9. rubricato GARANZIA PROVVISORIA (pag. 12 del DdG).
Il disciplinare richiede una garanzia provvisoria pari a € 77.290,00, ovvero pari al 2% (arrotondato) della quota relativa agli investimenti stimata all’interno del prezzo base dell’appalto (somma delle voci 1.a), 1.b) e 1.d) riportata nel prospetto di cui al paragrafo 3)
Al paragrafo 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Le voci segnalate hanno i seguenti importi:
1.a) € 3.543.620,00 Importo lavori da realizzare (spese di investimento)
1.b) € 322.000,00 Importo per servizi tecnici SIA (progettazione, D.LL., CSP. CSE, collaudo, ecc.) e oneri accessori
1.d) € 1.368.400,00 Importo per servizi gestionali e di manutenzione nel ventennio
Sommando le voci 1.a), 1.b) e 1.d) l’importo dell’investimento risulta di €. 5.234.020,00 sul quale deve essere conteggiato il 2% per determinare l’importo della polizza provvisoria risultante pari a €. 104.680,40 e non €. 77.290,00 come erroneamente indicato nel disciplinare.
La C.U.C. Union3
17.1) di confermare che la garanzia provvisoria debba essere intestata a CUC Union 3 e, nel caso, di fornire cortesemente c.f. e p.iva ai fini della corretta compilazione dello schema tipo.
17.2) di confermare la possibilità di ricorrere al subappalto delle prestazioni oggetto del contratto, indicando in sede di offerta le parti di servizio che si intende subappaltare e le relative percentuali.
17.3) di confermare, nel caso di mancata iscrizione alla white list (per svolgimento di attività non a rischio di infiltrazione mafiosa, se non in misura del tutto residuale e gestita da soggetti terzi), che ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sia sufficiente riservarsi di subappaltare lo svolgimento delle medesime attività a società iscritte alla white list
17.4) di confermare il fatto che il criterio “MODALITA’ DI INTERAZIONE CON LA COMMITTENZA E CON L’UTENZA” citato a pag.30 del Capitolato Speciale prestazionale a base di gara non sia un criterio valutativo dell’offerta, non essendo citato nel Disciplinare di gara, come criterio conferente punteggio”
17.5) di confermare che all’interno della Busta C siano da inserire solo i ribassi percentuali sul canone e sull’elenco prezzi regionale e non il “Piano Economico Finanziario dell’intervento e della relativa gestione” citato nel Capitolato Speciale Prestazionale come facente parte della Busta C.
17.2) Si confermano in toto le possibilità di ricorso al subappalto secondo le vigenti disposizioni di legge
17.3) Non si conferma affatto l'interpretazione suggerita dal quesito, per le ragioni già eviscerate in risposta al quesito 10, cui si fa espresso rinvio.
17.4) Non si conferma affatto l'interpretazione suggerita dal quesito, atteso che il criterio di premialità "C" ricomprende e conferma quanto citato a pag. 30 del CSA in relazione alle modalità di interazione con la committenza laddove si esplicita chiaramente che "La commissione valuterà con la massima premialità la proposta più efficiente in termini di interazione con la committenza, anche attraverso l’adozione di sistemi di tracciabilità documentale in forma elettronica (piattaforme digitali di scambio della documentazione e delle informazioni di cantiere), e soprattutto in termini di sicurezza e minimizzazione degli impatti che l’esecuzione degli interventi dovrà comportare nei confronti dell’utenza."
17.5) Per quanto concerne il PEF, si invita a consultare riscontro fornito da questa CUC al quesito n° 11, di cui si conferma l'impostazione.
La C.U.C. Union3
con riferimento alla procedura di gara, viste le oggettive complessità in ordine alle tempistiche stringenti attualmente disponibili, al fine di poter dare la possibilità di partecipazione ai potenziali operatori economici ed organizzare di conseguenza un’offerta tecnica ed economica in aderenza alle molteplici richieste contenute nel Disciplinare di gara, si richiede una proroga dei tempi di consegna di almeno 20 giorni, consona ai fini della predisposizione di un’offerta pienamente rispondente alle richieste di questa spettabile Amministrazione.
Qualora mutassero le condizioni, la S.A. provvederà a darne debita comunicazione con congruo anticipo.
La C.U.C. Union3
Con riferimento alla presente procedura, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 13 gennaio 2025, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
• la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
• le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
• la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica, tale da garantire un beneficio nei confronti dell'Amministrazione;
• l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire;
• l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie, con conseguente chiusura aziendali soprattutto le compagnie assicurative che dovranno rilasciare debite cauzioni con conseguente valutazione dell’importo da garantire, non proprio basso.
Tanto visto e considerato, si ritiene opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Si rappresenta pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 10/15 giorni rispetto alla data prevista del 13 gennaio 2025.
Qualora mutassero le condizioni, la S.A. provvederà a darne debita comunicazione con congruo anticipo.
La C.U.C. Union3
20.1) - Attribuzione punteggio offerta economica:
Si chiede conferma che la formula per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica sia quella riportata nella tabella al paragrafo 17.1, criterio F) del Disciplinare di gara.
20.2) - Criterio A3 - Qualità tecnica e completezza del progetto:
Con riferimento al paragrafo 17.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica del Disciplinare di gara e, nello specifico, al criterio A3 (Qualità tecnica e completezza del progetto), si chiede conferma che nell’ambito di tale criterio, anche in relazione al limite del numero di facciate previsto per la Relazione tecnica, verranno valutate la completezza e la descrizione delle modalità di realizzazione della progettazione esecutiva.
Si richiede altresì conferma che, in questa fase, non sia richiesta la presentazione di un progetto esecutivo.
20.3) - Attività di manutenzione ordinaria:
Con riferimento all’articolo 50 – Caratteristiche del servizio di gestione del Capitolato Speciale Prestazionale, si chiede conferma che, per le attività di manutenzione ordinaria, di seguito riportate:
sostituzione immediata, di propria iniziativa, di alimentatori, scaricatori di sovratensione e fusibilisostituzione degli apparecchi illuminantisostituzione delle apparecchiature elettriche nei quadri di comando (interruttori, contattori, commutatori, ecc.), cassette porta apparecchiature, chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti
sia inclusa anche la fornitura dei relativi materiali.
20.2) Ai sensi, tra gli altri, dell'art. 19 del Capitolato speciale prestazionale, la progettazione esecutiva è un onere previsto per l'Aggiudicatario non per il Concorrente. Ne consegue che, in sede di partecipazione, non sussiste obbligo di produzione di progetto esecutivo completo, di talché lo slot rubricato "ulteriore documentazione di natura tecnica" configurato all'interno della busta virtuale "B" non richiede obbligatoriamente produzione di documenti. Resta tuttavia pacifico - e in questa sede lo si rimarca decisamente - che, in ottica di completezza e di esaustività dell'o.t.m. deducibili dalla relazione illustrativa richiesta a pena di esclusione, l'eventuale presenza all'interno della busta tecnica di determinati elaborati di livello esecutivo possa comprensibilmente assumere un valore di preminenza agli occhi dell'organo di valutazione chiamato a pronunciarsi su base discrezionale.
20.3) In riferimento all'art. 50 del Capitolato Speciale Prestazionale è confermato che i servizi manutentivi enucleati forniti dall'Aggiudicatario prevedano necessariamente anche la fornitura dei relativi materiali.
La C.U.C. Union3
In caso di concorrente monosoggettivo, non dotato di ufficio di progettazione interno (e quindi di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34), è sufficiente semplicemente indicare il soggetto incaricato dei servizi tecnici di progettazione in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.c. del Disciplinare di gara (nello specifico un professionista singolo) o è necessario costituire un apposito Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui faccia parte il suddetto professionista ?
In tale seconda ipotesi, oltre ai sopra richiamati requisiti di idoneità professionale, quali sono gli altri requisiti che il professionista singolo deve possedere e dimostrare in qualità di componente del RTI ?
La differenza tra le due opzioni risiede fondamentalmente nel fatto che in ipotesi di RTI, il soggetto di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 può concorrere in maniera concreta e proattiva anche al soddisfacimento di alcuni altri requisiti richiesti dalla lex specialis di gara (ad esempio: dimostrazione di fatturati, ecc.) cui, diversamente, il soggetto semplicemente designato non può fornire contributo alcuno.
In definitiva, le modalità di qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici sono sostanzialmente le medesime alla base dell'appalto integrato previsto dall'art. 44 del Codice, ove al Concorrente viene lasciata ampia facoltà di autostrutturazione.
Per ulteriori dettagli, si invita anche alla consultazione delle FAQ n° 2 e n° 8.
La C.U.C. Union3
22.1) quale sia il CCNL applicato dalla Stazione Appaltante.
22.2) cosa inserire nella domanda di partecipazione nel paragrafo seguente:
"DICHIARA di aver preso visione della documentazione relativa a:
- dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ……………………. selezionando la voce “…………………”;
22.2) Come tutti i "modelli", anche quello relativo all'istanza di partecipazione può contenere fattispecie di massima non necessariamente pertinenti al caso che ci occupa; essendo la compilazione demandata unicamente all'O.E., laddove non si rinvengano attinenze di sorta, si può tranquillamente cancellare ovvero barrare le voci/parti di voce presenti nel modello editabile senza procedere ad alcuna compilazione.
La C.U.C. Union3
In riferimento alla gara in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 13 gennaio 2025,
• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica, tale da garantire un beneficio nei confronti dell'Amministrazione;
• Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire;
• Visto l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie, che potrebbe comportare dei ritardi nel rilascio delle cauzioni richieste;
• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
Si richiede una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 10/15 giorni rispetto alla data prevista del 13 gennaio 2025.
Qualora mutassero le condizioni, la S.A. provvederà a darne debita comunicazione con congruo anticipo.
La C.U.C. Union3
[...] di chiarire se tra la documentazione da allegare all'offerta economica sia richiesto il PEF, come riportato all'Art. 39 "Modalità di Partecipazione" del Capitolato Speciale Prestazionale, pur non essendo espressamente menzionato nel disciplinare di gara. Si richiede, inoltre, di confermare se tale documento debba essere asseverato.
La C.U.C. Union3
[...] di confermare che la formula dell’interpolazione lineare diretta riportata all’art.17.3 pag.25 del disciplinare di gara sia errata, in quanto la stessa, per fornire un valore compreso tra 0 e 1, dovrebbe essere Ci=Ai/Amax.
La C.U.C. Union3
Con riferimento all'obbligo previsto dall'Allegato 1 Domanda di Partecipazione "di inserire copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità" si chiede conferma che tale documento consiste nel Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 46 del D.Lgs. 46 11.4.2006 e s.m.i. e si chiede altresì conferma della possibilità di inserire copia dell'ultimo Rapporto comunicato dal concorrente al Ministero del Lavoro ai sensi del citato art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i
Si precisa che entro il medesimo termine di 6 mesi l'azienda che abbia un numero di dipendenti superiore a 15 è altresì tenuta a produrre una dettagliata relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La C.U.C. Union3
[...] di avere chiarimenti rispetto alla compilazione del DGUE che non si ritrova specificata nel disciplinare di gara.
E precisamente con riferimento alla Parte IV - Criteri di selezione, si richiede di sapere se le seguenti sezioni devono essere compilate.
Sezione C: Capacità tecniche e professionali
- Esecuzione di lavori del tipo analogo: “Unicamente per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro”.
Si vuole sapere se questa voce deve essere compilata.
- Capacità economica e finanziaria per le forniture: “Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: nel triennio precedente a quello di indizione della procedura l'operatore economico ha maturato il fatturato globale richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell' art.100 comma 11 D.lgs 36/2023”.
Si vuole sapere se questa sezione deve essere compilata e nel caso se è richiesto l’inserimento dei valori del fatturato maturato nell’ultimo triennio per la sola fornitura di energia elettrica a favore di P.A.
La C.U.C. Union3
con riferimento alle qualifiche relative alla certificazione del progettista, incaricato dall'operatore economico partecipante, del punto 6.1.c del Disciplinare di Gara, di confermare che debbano essere: "6.1.c. - per i soggetti incaricati dei servizi tecnici di progettazione [*] (incluse attività di rilievo, csp, calcolo strutture e annessi): Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria e/o Architettura + Iscrizione all’Albo provinciale dell’Ordine degli ingegneri o degli Architetti".
Oppure, bisogna dimostrare ed allegare fatturato, determine specifiche o altro?
Inoltre, con riferimento alla Vs. risposta al quesito nr. 21, per la compilazione del DGUE, si chiede di sapere quali sezioni debba compilare il professionista alla luce di quanto richiesto prima.
In tale ipotesi, nella compilazione del DGUE da parte del professionista, ciò che maggiormente rileva attiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti di moralità, mentre la produzione di ulteriori elementi curricolari, seppur gradita, è facoltativa e puramente indicativa in astratto del know-how e del grado di affidabilità maturato da detto soggetto.
La C.U.C. Union3
con riferimento al punto 6.1.c del disciplinare di gara ed in particolare alla parte in cui si prevede letteralmente che “In ipotesi di concorrente plurisoggettivo (ATI, raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc.), se non ricorrono i presupposti di quanto al periodo precedente, è necessario che del raggruppamento faccia parte anche almeno una tipologia di operatori economici individuati ai sensi dell’art. 66 del Codice.” , si formula il seguente quesito:
[...] di confermare che, in caso di RTI, il possesso da parte della mandataria di attestazione SOA (cat.OG 10 VIII) per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica sia sufficiente a comprovare il requisito di cui al punto 6.1.c ed in particolare se, essendo la mandataria in possesso di detta attestazione per la progettazione fino alla classifica VIII, l’RTI possa provvedere alla progettazione relativa all’appalto mediante il proprio ufficio di progettazione interno (sebbene la mandataria sia non in possesso di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34 ma è in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 conseguita nel settore IAF 28, come riportato al punto 6.3.c.1.) .
In altri termini, se l'O.E. plurisoggettivo partecipante non dispone di certificazione di qualità EA/IAF 34 (a nulla rilevando altri settori di qualificazione, né la classifica della SOA, per quanto espressamente previsto dalla lex specialis), è necessario - a pena di esclusione - che del raggruppamento faccia parte "anche" uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.
La C.U.C. Union3
Nel caso in cui l'operatore economico sia dotato di ufficio di progettazione interna e disponga di SOA OG10 CLASSIFICA V specificatamente per le attività di progettazione e costruzione come indicato nel nostro attestato e che sia anche in possesso della certificazione di qualità nei settori EA/IAF 19;28;35, chiede conferma che lo stesso assolva comunque i requisiti di cui al punto 6.1 e 6.3 del disciplinare.
La C.U.C. Union3
31.1) In caso di partecipazione in R.T.I., il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1.b. del Disciplinare di Gara (iscrizione White List) può essere posseduto dalla sola impresa riunita che si candida all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, come specificato al suddetto articolo, o deve essere necessariamente posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento, come precisato al quarto capoverso del punto 6.4 del DdG, a prescindere dalla tipologia di prestazioni che lo stesso andrà ad eseguire ?
31.2) In caso di ricorso all'avvalimento per l'acquisizione del 100% del requisito di cui al punto 6.3.a. del Disciplinare di Gara (attestazione SOA), l'impresa ausiliaria deve anch'essa possedere il requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla White List ?
31.3) Il tecnico abilitato, che a norma dell'art. 39 del Capitolato speciale prestazionale è chiamato a firmare digitalmente la proposta progettuale da inserire nella Busta B - Offerta Tecnica, deve essere coincidente con l'eventuale professionista singolo indicato dal concorrente quale soggetto incaricato dei servizi tecnici di progettazione in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.c. del DdG ?
31.4) In riferimento a quanto precisato in risposta alla FAQ n. 16 (Garanzia provvisoria), si chiedono chiarimenti in merito al corretto valore da garantire atteso che il 2% dell'importo risultante dalla somma delle voci 1.a) e 1.b) di cui al paragrafo 3. del DdG non coinciderebbe con la somma di € 77.290,00 ivi indicata.
31.5) In caso di partecipazione in R.T.I., la garanzia fideiussoria deve essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ?
31.6) Per quanto concerne l'installazione di n. 250 nuovi punti luce su palo da posizionare sul territorio comunale nonché la contestuale attivazione di nuove forniture energetiche, si chiedono indicazioni circa le strade o zone cittadine dove si prevede di procedere alla suddetta implementazione.
31.7) Con riferimento all'Allegato 6 del Progetto di Fattibilità, si chiede cosa si intende con la sigla "B.F." indicata nell'ambito delle tipologie di lampade esistenti ?
31.2) L'impresa ausiliaria che si limiti a prestare proprio know-how per l'acquisizione di un determinato requisito senza partecipare in concreto all'esecuzione di SIA e lavori non ha alcun obbligo di iscrizione alla White list.
31.3) Il tecnico abilitato che dovesse sottoscrive l'o.t.m. secondo le indicazioni di cui all'art. 39 del DdG dovrebbe verosimilmente coincidere col soggetto assuntore della responsabilità di elaborazione del progetto esecutivo; tale opportunità diventa obbligo nel momento stesso in cui già in sede di offerta si intendano produrre/anticipare elaborati grafotecnici già compiutamente annoverabili in una progettazione di livello esecutivo, per il principio dell'unitarietà della progettazione.
31.4) Si conferma che il valore da garantire in via provvisoria ai fini della partecipazione alla gara, al netto di eventuali riduzioni applicabili per legge, è stato stimato dalla S.A. in € 77.290,00: ci si può ricondurre serenamente a tale corrispettivo.
31.5) In ipotesi di RTI, è sufficiente che la garanzia provvisoria sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola capogruppo mandataria.
31.6) Per quanto concerne l'installazione di n. 250 nuovi punti luce su palo da posizionare sul territorio comunale nonché la [eventuale] contestuale attivazione di nuove forniture energetiche, volutamente negli atti progettuali non è stata indicata alcuna ubicazione di dettaglio, posto che tale implementazione sarà indicata all'O.E. aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per singoli step, in funzione di esigenze specifiche e di desiderata della stazione appaltante.
31.7) Per quanto attiene la tipologia delle lampade esistenti indicate nell'Allegato 6 del progetto di fattibilità con la sigla B.F., si precisa che trattasi di lampade a "bulbo fluorescente ai vapori di mercurio".
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Ai fini dell’emissione della garanzia provvisoria e del contestuale impegno all’emissione della garanzia definitiva, la Compagnia Assicurativa chiede cortese conferma che la garanzia definitiva possa avere una durata iniziale inferiore ai 20 anni, con contestuale obbligo per l’affidatario, prima della scadenza, di richiedere al garante una proroga della stessa fino al termine della concessione.
La C.U.C. Union3
A tal riguardo si fa presente che il Ministero dell'Interno, con Circolare Prot.n.25954 del 23/03/2016 (in allegato), ha specificato che "allorché l’impresa che ha presentato domanda di iscrizione nella white list, ma non è stata ancora iscritta, sia interessata ad accedere a un contratto per la realizzazione di un’opera pubblica, si pone l’esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale dell’impresa, per causa ad essa non imputabile. Pertanto la S.A., dopo aver accertato che l’impresa abbia assolto l’onere di richiedere l’iscrizione, potrà dare avvio all’iter contrattuale".
Il suddetto principio è stato ribadito anche dall'ANAC con Delibera n.1297 del 12/12/2017 che si allega alla presente.
Inoltre, anche il Bando-tipo n. 1/2023 dell’ANAC alla voce “requisiti generali”, statuisce che in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
In caso di mancato accoglimento della presente richiesta, si procederà ad inoltrare istanza di parere di precontenzioso all'ANAC.
Si ribadisce al riguardo che, fermi restando gli obblighi di ricorso alla cd. white-list di cui si argomenta anche nella documentazione richiamata dall'O.E. che ha inoltrato il quesito, ciò che dev'essere ben chiaro è che la S.A. intende esercitare a priori una legittima azione di maggior tutela del proprio interesse che, contestualizzata nella prospettiva di ragguardevole durata del rapporto negoziale, risulta essere più che giustificata.
Tanto premesso e ribadito ancora una volta, ne consegue quale mero corollario che la semplice richiesta di prima iscrizione alla white-list - qualora non esitata favorevolmente dalla Prefettura di riferimento - non può essere utilmente spesa ai fini della partecipazione alla procedura: e ciò sul presupposto che la fattispecie del mero "silenzio-assenso" che potrebbe venire a formarsi dopo 45 gg. in seguito a richiesta di informazione antimafia prevista ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 per un eventuale Affidatario non in possesso di iscrizione alla white-list non potrebbe garantire in termini adeguati il pubblico interesse ricercato nel caso di specie dalla S.A.
La C.U.C. Union3
La documentazione potrà essere inserita nello slot "ulteriore documentazione di natura amministrativa", in apposita cartella zippata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'O.E. monosoggettivo.
La C.U.C. Union3
"di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all’occupazione femminile una quota pari ad almeno il 15 per cento delle assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell’art. 47 comma 7 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 in deroga alla percentuale prevista dall’art. 47 comma 4 del medesimo D.L. n. 77/2021 e ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)".
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La C.U.C. Union3
Premesso che l’offerta economica dovrà essere prodotta secondo le indicazioni dell’art. 17 di pag. 24 lettera “F” del Disciplinare di gara, presentando una unica offerta al ribasso per F1 ed una seconda offerta per F2.
Se abbiamo capito bene, l’impresa dovrà offrire due ribassi distinti; un ribasso percentuale (F1) rispetto all’importo a base d’asta di €. 771.701,00 oltre IVA; un secondo ribasso (F2) per quanto ai lavori extra canone rispetto al Prezzario Regionale vigente.
37.2
Premesso che il tempo messo a disposizione dal bando per realizzare i lavori di efficientamento è di 500 giorni (il bando non chiede nessuna valutazione sui tempi offerti), lo schema del contratto all’art. 11 di pag. 18 così dispone:
“Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni dall'avviamento delle pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del presente appalto. “
“Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione. L'importo di dette fatture verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile e/o successivo.”
si pone la seguente domanda: se il ribasso richiesto al concorrente è stato valutato sul consumo dell’impianto post efficientato; ed i tempi per lavori sono di 500 giorni messi a disposizione dal bando; come può essere giustificata la richiesta contrattuale che recita “Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione. L'importo di dette fatture verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile e/o successivo.”
Infatti delle due l'una:
a) o la consegna degli impianti è intesa come l’ultimazione dei lavori di efficientamento ed il collaudo positivo e quindi ha logica il quesito posto;
b) oppure, se invece la consegna degli impianti è intesa come la consegna iniziale per avviare i lavori di efficientamento, ciò significa che per tutti i tempi concessi nella realizzazione dei lavori (500 giorni) il costo dell’energia sarà molto più alto per cui non può essere sostenuto dal Concessionario al quale è stato richiesto di offrire un costo per il canone energia relativo all’impianto già efficientato.
37.2 - Il quesito appare sensato per come prospettato, ma in realtà non contempla affatto la più probabile configurazione operativa che si presenterebbe in concreto all'Affidatario del contratto e che non rientra nei compiti di questa S.A. esplicitare in questa sede, posto che l'argomento costituisce uno dei temi su cui è maggiormente chiamato a confrontarsi il concorrente. Si può solamente asserire che la consegna degli impianti è da riferirsi già alla prima fase lavorativa, quella che segue il verbale di consegna dei lavori ovvero la stipula del contratto, quindi a monte degli interventi di efficientamento.
La C.U.C. Union3
Disciplinare di gara art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Disciplinare di gara art. 9. GARANZIA PROVVISORIA
Quesito #16
Capitolato speciale d’appalto ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO
1 - Si chiede gentilmente di specificare l’importo sul quale è stata calcolata la cauzione provvisoria in quanto, sommando le voci 1.a) e 1.b) l’importo dell’investimento risulta di € 3.865.620,00 sul quale deve essere conteggiato il 2% per determinare l’importo della polizza provvisoria risultante pari a €. 77.312,40 e non €. 77.290,00 come indicato nel disciplinare.
2 – Si chiede di confermare che l’importo corretto relativo ai servizi tecnici sia di € 321.326,23 come indicato nel CSA e che l’importo di € 322.00,00 indicato al punto 1.b) della tabella a pag. 6 del disciplinare sia un refuso
3 – Nel caso in cui venga confermato l’importo di € 321.326,23 si chiede di confermare che l’importo da garantire sia pari ad € 77.290,00 (arrotondato).
38.2
DISCIPLINARE ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA
Quesito #32
In conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 36/23)., si chiede di confermare che per partecipare alla gara in oggetto, l’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione SIA FACOLTATIVO e che quanto riportato nella risposta del chiarimento Quesito #32 sia un refuso.
38.3
Quesito #32
Capitolato speciale d’appalto ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA
Premesso che:
a) la durata contrattuale dell’affidamento è di anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
b) le primarie compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale, in base alle attuali condizioni stabilite dai trattati assicurativi, in caso di aggiudicazione di appalto con durata superiore ai 10 anni, richiedono che per l’emissione della cauzione definitiva siano rispettati i seguenti criteri:
- La durata della garanzia sia fissata in un periodo non superiore ad anni 5 a decorrere dalla sua emissione
- Trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società (garante) non sarà più tenuta a nessuna prestazione.
- Il mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per periodi successivi da parte della Società (garante), non costituirà motivo di escussione della presente polizza
- Il rinnovo potrà avvenire esclusivamente su richiesta del contraente alla Società (garante) previo accordo tra le parti da perfezionarsi almeno 90/120 giorni prima della scadenza
al fine di assicurarsi la possibilità di ottenere l’emissione della cauzione definitiva a garanzia della stipula contrattuale,
si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione del contratto di concessione per una durata maggiore ai 10 anni, la cauzione definitiva di cui all’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 possa essere emessa nei termini suindicati.
38.2 - Come correttamente riportato nel DdG, si conferma alla luce del vigente quadro normativo che l'impegno al rilascio di cauzione definitiva da parte del soggetto garante è solo facoltativo ed in tal senso è stata configurata la risposta al quesito nr. 32.
38.3 - Ci si riconduce a quanto già riscontrato in riferimento al quesito nr. 32; quindi, una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione ed a monte della stipula del contratto, la S.A. comunicherà le possibili configurazioni con cui potrà essere legittimamente resa la garanzia definitiva.
La C.U.C. Union3
In riferimento al punto 6.1 del disciplinare di gara, si chiede conferma che un Operatore Economico possa essere ammesso alla procedura in quanto dispone della certificazione SOA OG10 classifica V specificatamente per le attività di progettazione.
L'O.E. monosoggettivo in possesso di SOA OG10 classifica V può concorrere alla procedura se - e solo se - in possesso anche di apposita certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34, a prescindere da eventuali diciture più o meno pertinenti che possano essere riportate nella citata attestazione SOA.
Sul punto si ritiene sia assolutamente esaustivo il paragrafo 6.1.c. come integrato dal sottoparagrafo 6.3.c.1.
La C.U.C. Union3
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
- vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
- visto il periodo delle festività appena trascorse, gli istituti bancari necessitano di un periodo maggiore per poter emettere le cauzioni richieste.
Alla luce di quanto suddetto, siamo a richiedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte al 31 gennaio 2025.
Con l'occasione si sottolinea che, per effetto di tale proroga, il termine per l'inoltro di nuovi chiarimenti è posposto alle ore 13:00 del 23 gennaio p.v., mentre il termine per richiedere effettuazione di sopralluogo obbligatorio, già spirato il 19 dicembre u.s., per ragioni di parità di trattamento non può essere riaperto.
La C.U.C. Union3
con riferimento alla documentazione posta a base di gara:
41.1 - il Piano Economico Finanziario posto a base di gara;
41.2 - con riferimento all’articolo 5 dell’Allegato 10 - Capitolato speciale prestazionale al sottoparagrafo Variazione del costo dell’energia e della manodopera si richiede indicazione del codice univoco ISTAT di identificazione dell’indice NIC dell’energia elettrica a cui il medesimo sottoparagrafo fa riferimento;
41.3 - se il tasso del 4,5% è vincolante o pari al WACC del progetto;
41.4 - se è il solo canone di investimento che deve avere un piano di ammortamento a 20 anni come nello studio di fattibilità economica posto a base di gara;
41.5 - se in considerazione del piano di ammortamento richiesto la % di sconto è da applicarsi alle sole restanti voci di canone soggette a ribasso in quanto il canone di investimento di offerta sarà il risultato del piano di ammortamento secondo il piano suddetto o se in alternativa la richiesta di un piano di ammortamento per il costo del canone annuo offerto è da intendersi un refuso.
41.2 - Il codice ISTAT richiesto è il seguente: 04510 (NIC energia elettrica).
41.3 - Il tasso del 4,5% è paradigmatico, quindi non vincolante posto che ogni operatore economico stabilisce il tasso applicabile nel proprio PEF in relazione all’ammortamento della quota lavori e della quota investimenti in generale.
41.4 - Si rimanda sul punto a quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato prestazionale dove è chiaramente indicato che l’intera durata dell’appalto è pari a 20 anni. Di conseguenza, il PEF deve prevedere una durata totale fissa ed invariabile di anni 20 e deve essere comprensivo di tutte le voci componenti il canone a base d’asta, quali: lavori + oneri finanziari, energia elettrica, costi gestione e manutenzione (oltre a costi della sicurezza + spese tecniche + ulteriori oneri non soggetti a ribasso).
41.5 - Si precisa che il Concorrente dovrà allegare all’offerta economica il piano economico finanziario (PEF) al fine di dimostrare la sostenibilità dell’intervento nella sua totalità, intervento da ritenersi comprensivo della gestione e della manutenzione per anni 20, sul presupposto che il ribasso offerto sull’importo a base di gara riguarda le tre componenti a) "quota lavori e ammortamento investimenti", b) "quota annua per fornitura di energia elettrica" e c) "quota gestione e manutenzione". Concludendo, va da sé che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata di default al corrispettivo indicato con Δribassabile (posto pari € 700.454,30) nell'allegato “A” rubricato "Prospetto di determinazione del canone annuo" messo a disposizione tra la documentazione di gara sin dal primo giorno di pubblicazione della procedura e di cui si invita a prendere piena contezza.
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42.1) In considerazione delle risposte fornite da codesta stazione appaltante ai quesiti 10, 31 e 33 (iscrizione White List), si chiedono chiarimenti in merito alla relativa dichiarazione da rendere secondo l’Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni. Nello specifico, si chiede a quale fattispecie di forma partecipativa dell’operatore economico corrisponda quanto riportato alternativamente al punto 6 del citato modello e precisamente: “DICHIARA di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l’esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [indicare il soggetto]”.
42.2) In merito al possesso del suddetto requisito di partecipazione, si fa presente di aver inoltrato alla Prefettura territorialmente competente specifico sollecito per la validazione della richiesta di iscrizione presentata sin dall'ottobre 2022 ed ancora in attesa di definizione. L'Ufficio preposto ha assicurato che entro la fine del corrente mese sarà perfezionata la procedura una volta acquisiti tutti i dati dagli enti competenti. In ogni caso, come confermato dal suddetto ufficio e ribadito nella Circolare del Ministero dell'Interno n.25954 del 23.03.2016, con la domanda di iscrizione alla white list l'operatore economico viene già inserito nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia che potrà essere consultata dalla stazione appaltante immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. In tal modo, dopo aver espletato la suddetta consultazione, la stazione appaltante potrà dare avvio all'iter contrattuale con l'impresa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non potendo ricadere sull'impresa un pregiudizio patrimoniale per causa ad essa non imputabile conseguente alla mancata conclusione della procedura di iscrizione avviata da oltre due anni, si rinnova a codesta stazione appaltante l'invito a rettificare il requisito di ammissione di cui al punto 6.1.b del DdG o, in alternativa, a prorogare i termini di scadenza della gara onde consentire a tutte le imprese richiedenti che si trovino nella descritta situazione di ottenere la validazione dell'iscrizione in tempo utile a consentirne la partecipazione.
42.3) Con riferimento all’importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendale, da indicare nell’offerta economica, si chiede se detto costo debba essere comprensivo dell’importo di € 1.750,00 indicato da codesta S.A. quale costo annuo per la sicurezza non soggetto a ribasso (rif. Allegato A) ?
42.4) Inoltre, per il calcolo degli oneri per la sicurezza aziendale occorre prendere in considerazione l’importo complessivo dell’affidamento pari ad € 777.701,00 annui, inclusivo quindi anche degli oneri finanziari, della fornitura di energia elettrica e delle spese tecniche, o le voci di costo di riferimento restano soltanto quelle previste per i lavori e la manutenzione di cui ai punti 1.a) e 1.d) del paragrafo 3 del DdG ?
42.2 - La proroga dei termini utili è stata concessa al 31 gennaio p.v. Si coglie l'occasione per rimarcare che, pur non competendo a questa S.A. sindacare le effettive ragioni del ritardo nell'espletamento di un'istruttoria risalente al 2022, sono giustappunto simili fattispecie ad indurre la S.A. a porre in essere modalità concrete e trasparenti di tutela dell'interesse pubblico quali quelle adottate con la lex specialis di gara anche in riferimento al punto 6.1.b del DdG.
42.3 - Sarà il caso di ricordare che l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, a pena di esclusione dal procedimento selettivo, oltre ai costi della manodopera, anche gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui determinazione compete unicamente al Concorrente ed è scevra da concreti riferimenti ai costi di sicurezza non soggetti a ribasso indicati a corredo dell'I.B.A.
42.4 - Per quanto concerne tale ultimo quesito, si fa espresso ed integrale rinvio al riscontro già fornito per il chiarimento n° 41.5.
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con riferimento alla documentazione posta a base di gara:
il Piano Economico Finanziario posto a base di gara; con riferimento all’articolo 5 dell’Allegato 10 - Capitolato speciale prestazionale al sottoparagrafo Variazione del costo dell’energia e della manodopera si richiede indicazione del codice univoco ISTAT di identificazione dell’indice NIC dell’energia elettrica a cui il medesimo sottoparagrafo fa riferimento; se il tasso del 4,5% è vincolante o pari al WACC del progetto;se è il solo canone di investimento che deve avere un piano di ammortamento a 20 anni come nello studio di fattibilità economica posto a base di gara;se in considerazione del piano di ammortamento richiesto la % di sconto è da applicarsi alle sole restanti voci di canone soggette a ribasso in quanto il canone di investimento di offerta sarà il risultato del piano di ammortamento secondo il piano suddetto o se in alternativa la richiesta di un piano di ammortamento per il costo del canone annuo offerto è da intendersi un refuso.
Alla luce delle richieste di chiarimento precedentemente avanzate , ritenuta tale documentazione e le rispettive risposte ai chiarimenti indispensabili ai fini della redazione dell'offerta tecnica ed economica, con riferimento anche alla risposta al chiarimento n. 1, con la quale codesta Spettabile Amministrazione non rendeva ipotizzabile raffigurare ulteriori proroghe sulla base di richieste piuttosto generiche e, peraltro, non adeguatamente circostanziate, con la presente si richiede la concessione di una opportuna proroga al fine di presentare un’offerta, tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante, precisando che tale richiesta si basa su motivazioni tutt'altro che generiche ma estremamente necessarie.
Per quanto concerne la proroga, si rimanda a quanto già comunicato tramite Avviso Pubblico in data odierna e ripreso in risposta alla FAQ nr. 40.
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[...]
richiamato l’art. 44 comma 3 del Codice con la presente si richiede di confermare se, così come previsto dallo stesso, sia consentita la partecipazione di un Concorrente così configurato:
RTI plurisoggettivo costituendo composto da Azienda A e Azienda B, le quali, essendo sprovviste di un ufficio di progettazione interno dotato di certificazione di qualità nel settore EA/IAF 34, intendono indicare un ulteriore soggetto, individuato ai sensi dell’art. 66 del Codice dei Contratti, a cui affidare i servizi tecnici di progettazione.
Si richiede inoltre di precisare se il soggetto incaricato dei servizi tecnici di progettazione, qualora sia solamente indicato e non parte del RTI, sia tenuto a produrre documentazione amministrativa aggiuntiva oltre al DGUE e alla comprova dei requisiti di idoneità professionale richiesti (laurea magistrale/specialistica in ingegneria e/o architettura + iscrizione all'albo professionale di riferimento).
La tematica della qualificazione del progettista designato è già stata ampiamente trattata nel corso di FAQ precedenti: tra le tante, si fa espresso rinvio al chiarimento n° 2, al chiarimento n° 8 ed al chiarimento n° 21.
Vedasi inoltre risposta a chiarimento n° 45.
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quale sia la documentazione attestante il possesso dei requisiti da produrre da parte del progettista incaricato dei servizi tecnici di progettazione. Si chiede, inoltre, se sia da compilare il DGUE e quale sia la risposta corretta alla sezione "forma di partecipazione" in quanto la società di ingegneria risulta incaricata da un RTI costituendo senza farne parte. In ultimo, si chiede se è corretto, sempre da parte della società di ingegneria designata, non compilare la sezione relativa ai lavori analoghi in quanto società di servizi e non di lavori.
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ai fini dell’emissione della garanzia provvisoria e del contestuale impegno all’emissione della garanzia definitiva, la Compagnia Assicurativa chiede cortese conferma che la garanzia definitiva possa avere una durata iniziale inferiore ai 20 anni, con contestuale clausola che il mancato rinnovo della polizza non è motivo di escussione.
In questa sede si significa semmai, una volta di più, che l'impegno del garante all'emissione della garanzia definitiva alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 106 D.Lgs. n. 36/2023) è solo facoltativo, non più obbligatorio come nel previgente ordinamento legislativo. Ciò che permane in capo al Garante è invece l'obbligo di estensione della garanzia provvisoria oltre i 180 gg. di durata minima legale, a semplice richiesta della S.A., in ipotesi di mancato conseguimento dell'aggiudicazione della procedura entro il suddetto arco temporale.
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ai fini della corretta partecipazione si chiede se il sopralluogo effettuato nella forma di costituenda RTI vincoli le società del gruppo alla partecipazione nella stessa forma o se in questa fase essa possa essere variata da RTI a Impresa singola in avvalimento con la società che dapprima avrebbe dovuto fare da mandante.
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- se quanto riportato alla pag. 19 del DdG in riferimento alle 20 facciate si intenda per singolo criterio o complessive per tutti i criteri e se gli elaborati tecnici e schede tecniche rientrano nel conteggio o sono da conteggiare a parte.
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[...] a seguito della modifica dei termini per la presentazione della gara e della riapertura dei termini per la richiesta di sopralluogo, si chiede gentilmente di chiarire se il sopralluogo già effettuato in precedenza sia da considerarsi valido o se sia necessario ripeterlo.
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50.1) a seguito dell'ulteriore proroga dei termini di presentazione dell'offerta, intervenuta nell'imminenza della scadenza del 31.01.2025, in caso di emissione già avvenuta della polizza fideiussoria da produrre a titolo di garanzia provvisoria, si chiede se sia possibile emettere un'appendice alla stessa riportante i nuovi termini di scadenza della gara o se occorre procedere alla presentazione di una nuova fideiussione ?
50.2) gli importi relativi agli "oneri sicurezza aziendale" ed al "costo della manodopera" (comprensivo del costo della manodopera per i lavori e per la manutenzione), da riportare nel modulo dell'offerta economica, devono essere espressi nei rispettivi valori annui o rapportati all’intera durata dell’appalto ?
50.2) - Il criterio dell'offerta economica adottato nella presente lex specialis è chiaramente costruito tenendo quale riferimento il canone su base annua: pertanto gli elementi obbligatori da rendere a pena di esclusione ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dovranno, di regola, essere parametrati su base annua. Cionondimeno, qualora tali indicazioni dovessero, per qualsiasi ragione, essere resi in rapporto all'intera durata dell'affidamento (20 anni), si ritiene sin d'ora sussistano fondate ragioni affinché una Commissione esperta sia facilmente in grado di discernere tale aspetto.
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[...] se il progettista esterno indicato dall'Operatore Economico concorrente debba sottoscrivere il patto di integrità ed il Protocollo di legalità
Per ulteriori dettagli sulla tematica, si invita a rileggere con attenzione quanto riportato nel chiarimento n° 44 e, a cascata, negli ulteriori chiarimenti nel medesimo richiamati.
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Se, a seguito dello spostamento dei termini di consegna della procedura, come riferimento degli ultimi esercizi finanziari richiesto dal paragrafo 6.2 del disciplinare di gara, il fatturato specifico debba slittare al triennio 2022-2023-2024
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Una ditta ausiliata che sia in possesso della cat. OG10 classifica IV-BIS (limite € 3.500.000) può partecipare con l' incremento del quinto?
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto riportato al punto 6.3.a.2 del DdG.
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Nei progetti di finanza, i trimestri di fornitura vengono fatturati con cadenza trimestrale; nel caso del 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre per gli anni 2021-2022-2023) la fatturazione avviene nel gennaio dell’anno successivo.
Considerando i 3 anni presi in considerazione dal presente appalto chiediamo la possibilità di inserire le fatture facenti riferimento alla fornitura per gli anni richiesti 2021-2022-2023 ma emesse nell’anno successivo.
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[...] in merito all’inserimento del DGUE nella busta amministrativa si richiede se sia sufficiente caricare il DGUE in formato .pdf oppure sia necessario inserire nella busta anche il formato .xml.
Inoltre, in diversi slot quali ad esempio “referenze bancarie”, “titoli/qualifiche professionali per esecutori servizi SIA di progettazione”, “esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” vengono riportate come estensioni accettate i formati .pdf e .p7m anche se nella descrizione dello slot viene citata la possibilità di inserire la documentazione in unica cartella zippata firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’OE. Si richiede di confermare la possibilità di inserire una cartella zippata firmata digitalmente in detti slot.
Per quanto riguarda gli slot di configurazione, si conferma che ciascuno di essi può ospitare una cartella zippata purché sia firmata digitalmente in formato .p7m; si consiglia pertanto di ricorrere a tale soluzione ogniqualvolta si abbia a che fare con diversi "files" attinenti una stessa tipologia di documentazione, come appunto nel caso degli esempi citati nella presente richiesta di chiarimento.
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Una ditta ausiliaria che sia in possesso della cat. OG10 classifica IV-BIS (limite € 3.500.000,00) può partecipare con l'incremento del quinto?
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In riferimento al punto 6.3.b del DdG, si chiede se il concorrente in grado di documentare la gestione di un numero di corpi illuminanti di 3.400 può partecipare alla gara, o usufruendo dell'incremento del quinto.
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