Inviato esito
Comune di Monteroni di Lecce
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Gara #20
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL POLO PER L’INFANZIA SERVIZI “ASILO NIDO” (ART.53 R.R. PUGLIA N.4/2007) E “CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA” (ART.90 R.R. PUGLIA N.4/2007), PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN COMODATO D’USO PER ANNI CINQUEInformazioni appalto
23/09/2019
Aperta
Servizi
€ 2.248.182,10
Parlangeli Agostina
Categorie merceologiche
853121
-
Servizi di centri diurni
Lotti
Inviato esito
1
802536223B
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL POLO PER L’INFANZIA SERVIZI “ASILO NIDO” (ART.53 R.R. PUGLIA N.4/2007) E “CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA” (ART.90 R.R. PUGLIA N.4/2007), PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN COMODATO D’USO PER ANNI CINQUE
Il Comune di Monteroni di Lecce intende attivare la presente PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL POLO PER L’INFANZIA COI SERVIZI DI “ASILO NIDO” (ART.53 R.R. PUGLIA N.4/2007) E DI “CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA” (ART.90 R.R. PUGLIA N.4/2007), DA ATTIVARE PRESSO UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN COMODATO D’USO PER ANNI 5 (CINQUE).
€ 2.248.182,10
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03201740160 | ORSA COOPERATIVA SOCIALE |
Seggio di gara
Det. n.R.G. 558
29/07/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
d.ssa Parlangeli | Agostina | RUP |
ing. Ciardo | Daniele | Testimone di seggio |
Tarantino | Maria Rosaria | Testimone di seggio |
Commissione valutatrice
D.D. 16
30/05/2020
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
dott. Verdesca | Dario | Presidente Commissione |
avv. Marasco | Anna Maria | Componente Commissione |
d.ssa Trinchera | Anna Rosa | Componente Commissione |
Scadenze
18/10/2019 18:00
18/10/2019 18:00
28/10/2019 12:00
05/11/2019 11:00
Avvisi
Allegati
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255.05 kB | |
det.1600290472f8659.-r.g.-n.640.2020-aggiudicazione-asilo-nido.pdf SHA-256: 16887a01ebb0d68dd5d23317e8aa5667893728eecc3b87ce5486d484246b30f1 03/02/2023 19:46 |
1.32 MB | |
10085 - Avviso di appalto aggiudicato.1600291837.pdf SHA-256: 62131a147413a0820fd6cf4375a74c2744d401608fe995932ee29c33f75135ae 03/02/2023 19:46 |
53.54 kB |
Chiarimenti
24/09/2019 10:11
Quesito #1
Chiedono:
QUESITO n° 1
[...]
Ai fini del calcolo del fatturato specifico di cui al punto 3.3 del bando di gara, si vuole sapere se i fatturati in servizi di integrazione scolastica per disabili e in servizi di centri diurni per disabili rientrano nel “Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto”, supposto che i fatturati in servizi come sezioni primavera, centri ludici prima infanzia e asili nido sono da computarsi come “fatturato in servizi analoghi"
[...]
QUESITO n° 2
In ordine alle previsioni del Bando di Gara, Sezioni II e III, e del Bando - Disciplinare di Gara, Titolo 1 – Punto 1.1. , si chiedono chiarimenti in merito a Finanziamenti e Pagamenti, con particolare riguardo alla modalità di determinazione del corrispettivo di concessione.
[...]
QUESITO n° 1
[...]
Ai fini del calcolo del fatturato specifico di cui al punto 3.3 del bando di gara, si vuole sapere se i fatturati in servizi di integrazione scolastica per disabili e in servizi di centri diurni per disabili rientrano nel “Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto”, supposto che i fatturati in servizi come sezioni primavera, centri ludici prima infanzia e asili nido sono da computarsi come “fatturato in servizi analoghi"
[...]
QUESITO n° 2
In ordine alle previsioni del Bando di Gara, Sezioni II e III, e del Bando - Disciplinare di Gara, Titolo 1 – Punto 1.1. , si chiedono chiarimenti in merito a Finanziamenti e Pagamenti, con particolare riguardo alla modalità di determinazione del corrispettivo di concessione.
[...]
07/10/2019 13:51
Risposta
RISPOSTA QUESITO n° 1
I fatturati in servizi di integrazione scolastica per disabili e in servizi di centri diurni per disabili NON rientrano nel “Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto”. Si ritengono servizi analoghi ai servizi oggetto dell’affidamento (Art.53 ed Art.90 del Regolamento Regione Puglia n.04/2007 e s.m.i. ) ESCLUSIVAMENTE i servizi a ciclo diurno rivolti a minori compresi nella fascia di età 3 – 36 mesi, così come specificato nel Bando - Disciplinare di Gara, al punto 3.4. (Requisiti di capacità tecnica), al quale si rimanda nel punto 3.3. (Requisiti di capacità economico-finanziaria) ai fini del calcolo del fatturato specifico.
Al punto 3.3. del Bando – Disciplinare si precisa, anche, che il settore di attività é la gestione di centri a ciclo diurno con erogazione di servizi a favore della prima infanzia (3 – 36 mesi).
RISPOSTA QUESITO n° 2
I proventi per l’attività di gestione sono costituiti prevalentemente dalla tariffa mensile per l’accesso ai servizi di che trattasi, quantificata in € 633,04 per l’art. 53 ed in € 300.00 per l’art. 90, e determinata sulla base di provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e dal “Catalogo Telematico” della Regione Puglia per l’erogazione di “Buoni Servizio”. L’erogazione di “Buoni Servizio” si configura come strumento per conseguire la sostenibilità gestionale delle anzidette strutture, attraverso il supporto economico alla domanda da parte dei nuclei familiari. All'art. 2 del Capitolato Speciale di gara si precisa in proposito quanto segue:
Il rientro tariffario per il servizio “Asilo Nido”, ex art. 53 Reg. Reg. Puglia n. 4/07, avverrà a discrezione del concessionario nei seguenti modi alternativi:
Il rientro tariffario per il servizio “Centro Ludico prima infanzia”, ex art. 90 Reg. Reg. Puglia n. 4/07, avverrà a discrezione del concessionario nei seguenti modi alternativi:
F.to Il RUP
d.ssa Agostina Parlangeli
I fatturati in servizi di integrazione scolastica per disabili e in servizi di centri diurni per disabili NON rientrano nel “Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto”. Si ritengono servizi analoghi ai servizi oggetto dell’affidamento (Art.53 ed Art.90 del Regolamento Regione Puglia n.04/2007 e s.m.i. ) ESCLUSIVAMENTE i servizi a ciclo diurno rivolti a minori compresi nella fascia di età 3 – 36 mesi, così come specificato nel Bando - Disciplinare di Gara, al punto 3.4. (Requisiti di capacità tecnica), al quale si rimanda nel punto 3.3. (Requisiti di capacità economico-finanziaria) ai fini del calcolo del fatturato specifico.
Al punto 3.3. del Bando – Disciplinare si precisa, anche, che il settore di attività é la gestione di centri a ciclo diurno con erogazione di servizi a favore della prima infanzia (3 – 36 mesi).
RISPOSTA QUESITO n° 2
I proventi per l’attività di gestione sono costituiti prevalentemente dalla tariffa mensile per l’accesso ai servizi di che trattasi, quantificata in € 633,04 per l’art. 53 ed in € 300.00 per l’art. 90, e determinata sulla base di provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e dal “Catalogo Telematico” della Regione Puglia per l’erogazione di “Buoni Servizio”. L’erogazione di “Buoni Servizio” si configura come strumento per conseguire la sostenibilità gestionale delle anzidette strutture, attraverso il supporto economico alla domanda da parte dei nuclei familiari. All'art. 2 del Capitolato Speciale di gara si precisa in proposito quanto segue:
Il rientro tariffario per il servizio “Asilo Nido”, ex art. 53 Reg. Reg. Puglia n. 4/07, avverrà a discrezione del concessionario nei seguenti modi alternativi:
- con retta mensile a carico esclusivo dell’utenza;
- con retta mensile finanziata attraverso il “Buono Servizio” del Catalogo Regionale riconosciuto in favore dell’utente richiedente il beneficio;
- rientri tariffari eventuali per organizzazione di servizi accessori a titolo oneroso ove previsti dal gestore e debitamente autorizzati dalla Stazione concedente.
Il rientro tariffario per il servizio “Centro Ludico prima infanzia”, ex art. 90 Reg. Reg. Puglia n. 4/07, avverrà a discrezione del concessionario nei seguenti modi alternativi:
- con retta mensile o giornaliera a carico esclusivo dell’utenza;
- con “Buono Servizio” del Catalogo Regionale riconosciuto in favore dell’utente richiedente il beneficio;
- con rientri tariffari eventuali per organizzazione di servizi accessori a titolo oneroso ove previsti dal gestore e debitamente autorizzati dalla Stazione concedente.
F.to Il RUP
d.ssa Agostina Parlangeli
14/10/2019 10:22
Quesito #2
Al fine di una puntuale valutazione degli spazi a disposizione, si richiede alla spettabile Amministrazione copia della piantina dello stabile in formato dwg.
14/10/2019 12:23
Risposta
La planimetria nel formato richiesto, fornita dall'Ufficio Tecnico, è disponibile nella sezione "Allegati".
Il Rup
Il Rup
14/10/2019 10:01
Quesito #3
Buongiorno,
al punto a5 del paragrafo 4.1 titolo 4 del disciplinare di gara viene richiesto di allegare certificati di servizio rilasciati dagli enti pubblici locali.
Stante che dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.
Si chiede se è sufficiente la dichiarazione, ai sensi del dpr 445/2000, sull'elenco dei servizi svolti di gestione ASILI NIDO.
Certi di Vostro pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti
al punto a5 del paragrafo 4.1 titolo 4 del disciplinare di gara viene richiesto di allegare certificati di servizio rilasciati dagli enti pubblici locali.
Stante che dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.
Si chiede se è sufficiente la dichiarazione, ai sensi del dpr 445/2000, sull'elenco dei servizi svolti di gestione ASILI NIDO.
Certi di Vostro pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti
15/10/2019 13:31
Risposta
Ferma restando la vigenza della disposizione legislativa invocata (Legge n.183/2011), si precisa che le attestazioni di cui trattasi sono state richieste per consentire alla Commissione Giudicatrice una più compiuta e corretta valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio a5 (“esperienze e attività documentate, svolte presso differenti amministrazioni pubbliche locali, relativamente all’ultimo quinquennio, nel servizio oggetto della concessione”).
Ove codesto spett.le operatore economico non disponesse della documentazione richiesta, potrà limitarsi a rendere la relativa dichiarazione nei modi e nelle forme previsti dal D.P.R. n.445/2000.
Si specifica che il criterio di valutazione a5 prevede, espressamente, a fronte di un'elencazione di servizi svolti, l’indicazione di “esperienze e attività” espletate nell’ambito di servizi di asilo nido e centro ludico p.i., quali quelli oggetto del presente affidamento, svolti presso amministrazioni pubbliche locali.
Distinti saluti.
La RUP D.ssa Agostina Parlangeli
Ove codesto spett.le operatore economico non disponesse della documentazione richiesta, potrà limitarsi a rendere la relativa dichiarazione nei modi e nelle forme previsti dal D.P.R. n.445/2000.
Si specifica che il criterio di valutazione a5 prevede, espressamente, a fronte di un'elencazione di servizi svolti, l’indicazione di “esperienze e attività” espletate nell’ambito di servizi di asilo nido e centro ludico p.i., quali quelli oggetto del presente affidamento, svolti presso amministrazioni pubbliche locali.
Distinti saluti.
La RUP D.ssa Agostina Parlangeli
17/10/2019 16:39
Quesito #4
Chiedono:
[...]
Secondo quanto indicato nell'allegato modello A, a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice.
Il D.P.R. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) stabilisce all’art. 47 (rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”), comma 2, che “La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.”
La scrivente ha intenzione di avvalersi di tale norma e sulla base di essa ottemperare all’obbligo dichiarativo ai fini dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
A tal proposito, si evidenzia, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere perfettamente legittima e sufficiente l’autodichiarazione del legale rappresentante resa per conto degli altri soggetti tenuti alla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale.
Tanto detto, si chiede se la stazione appaltante richiede obbligatoriamente la dichiarazione singola di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del codice degli appalti, ovvero se il legale rappresentante può dichiarare per sè e per tutti gli altri soggetti l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 (come ritiene la scrivente in forza della giurisprudenza amministrativa)?
[...]
[...]
Secondo quanto indicato nell'allegato modello A, a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice.
Il D.P.R. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) stabilisce all’art. 47 (rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”), comma 2, che “La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.”
La scrivente ha intenzione di avvalersi di tale norma e sulla base di essa ottemperare all’obbligo dichiarativo ai fini dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
A tal proposito, si evidenzia, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere perfettamente legittima e sufficiente l’autodichiarazione del legale rappresentante resa per conto degli altri soggetti tenuti alla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale.
Tanto detto, si chiede se la stazione appaltante richiede obbligatoriamente la dichiarazione singola di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del codice degli appalti, ovvero se il legale rappresentante può dichiarare per sè e per tutti gli altri soggetti l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 (come ritiene la scrivente in forza della giurisprudenza amministrativa)?
[...]
21/10/2019 17:47
Risposta
RISPOSTA:
Non vi è dubbio che il richiamo al DPR 445 e all’art. 47 comma 2 evocato dall’O.E. sia pertinente purché in rapporto alla facoltà per il legale rappresentante di attestate a propria firma i requisiti di idoneità tecnica e professionale e/o di capacità tecnica e professionale di altri soggetti dell’organigramma aziendale e societario secondo i dettami della lex specialis. Non può invece configurarsi tale facoltà come liberamente applicabile alla dichiarazione dei requisiti “morali” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice Contratti Pubblici, che competono in capo a tutti i soggetti puntualmente nomenclati nel corpus del comma 3 del medesimo articolo che, per comodità, si riporta di seguito nella versione letterale attualmente vigente:
“- 3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”
Per effetto del combinato disposto del testo normativo succitato e della specifica ed univoca previsione richiesta a pena di esclusione da questa S.A. nella lex specialis del Bando di gara in virtù della quale i requisiti “morali” devono essere auto-dichiarati esclusivamente dai diretti interessati (per giunta secondo un modello già fornito a tutti gli OO.EE.), è ovvio che la giurisprudenza in materia (peraltro tutt’altro che pacifica) debba cedere il passo.
Ancorché non richiesta, si coglie l’occasione per fornire un’ulteriore esplicazione. Qualora, infatti, la ratio ultima del quesito posto fosse racchiusa nella mera impossibilità/difficoltà da parte dei “soggetti ulteriori” di sottoscrivere con firma digitale la propria attestazione alla luce del fatto che sulla piattaforma telematica non è possibile caricare files non firmati digitalmente, allora ci si limita a ricordare che la firma del diretto interessato può essere resa in maniera tradizionale, purché l’attestazione sia accompagnata da un valido documento di identità; la scansione del file così predisposto potrà poi essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovendosi evidentemente attribuire in tal caso alla firma digitale non già il valore di sottoscrizione in prima persona del documento, quanto piuttosto il valore di mera verifica che lo stesso documento sia presente – come richiesto a pena di esclusione dalla norma e dalla lex specialis - all’interno della busta virtuale “A”.
La RUP
d.ssa Agostina Parlangeli
Non vi è dubbio che il richiamo al DPR 445 e all’art. 47 comma 2 evocato dall’O.E. sia pertinente purché in rapporto alla facoltà per il legale rappresentante di attestate a propria firma i requisiti di idoneità tecnica e professionale e/o di capacità tecnica e professionale di altri soggetti dell’organigramma aziendale e societario secondo i dettami della lex specialis. Non può invece configurarsi tale facoltà come liberamente applicabile alla dichiarazione dei requisiti “morali” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice Contratti Pubblici, che competono in capo a tutti i soggetti puntualmente nomenclati nel corpus del comma 3 del medesimo articolo che, per comodità, si riporta di seguito nella versione letterale attualmente vigente:
“- 3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”
Per effetto del combinato disposto del testo normativo succitato e della specifica ed univoca previsione richiesta a pena di esclusione da questa S.A. nella lex specialis del Bando di gara in virtù della quale i requisiti “morali” devono essere auto-dichiarati esclusivamente dai diretti interessati (per giunta secondo un modello già fornito a tutti gli OO.EE.), è ovvio che la giurisprudenza in materia (peraltro tutt’altro che pacifica) debba cedere il passo.
Ancorché non richiesta, si coglie l’occasione per fornire un’ulteriore esplicazione. Qualora, infatti, la ratio ultima del quesito posto fosse racchiusa nella mera impossibilità/difficoltà da parte dei “soggetti ulteriori” di sottoscrivere con firma digitale la propria attestazione alla luce del fatto che sulla piattaforma telematica non è possibile caricare files non firmati digitalmente, allora ci si limita a ricordare che la firma del diretto interessato può essere resa in maniera tradizionale, purché l’attestazione sia accompagnata da un valido documento di identità; la scansione del file così predisposto potrà poi essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovendosi evidentemente attribuire in tal caso alla firma digitale non già il valore di sottoscrizione in prima persona del documento, quanto piuttosto il valore di mera verifica che lo stesso documento sia presente – come richiesto a pena di esclusione dalla norma e dalla lex specialis - all’interno della busta virtuale “A”.
La RUP
d.ssa Agostina Parlangeli
18/10/2019 14:44
Quesito #5
Ai fini dell’effettuazione di una valutazione dell’economicità del servizio, si chiede di venire a conoscenza delle seguenti informazioni:
1. Il numero di operatori – suddivisi per figura professionale – da impiegare nel servizio;
2. Il numero di ore settimanali degli operatori, suddivise per figura professionale, e il loro livello di inquadramento.
3. Il numero di utenti previsto per ciascuna sezione.
Cordiali saluti
1. Il numero di operatori – suddivisi per figura professionale – da impiegare nel servizio;
2. Il numero di ore settimanali degli operatori, suddivise per figura professionale, e il loro livello di inquadramento.
3. Il numero di utenti previsto per ciascuna sezione.
Cordiali saluti
22/10/2019 09:35
Risposta
Le informazioni richieste da codesto Spettabile O.E. sono contenute nel file pdf – ELENCO PERSONALE, allegato ai documenti di gara, e nel Capitolato Speciale – Art.5 (Natura e contenuto minimo delle ttività previste)
Distinti saluti.
La RUP Dott.ssa Agostina Parlangeli
Distinti saluti.
La RUP Dott.ssa Agostina Parlangeli
18/10/2019 10:09
Quesito #6
Buongiorno,
sono consentiti allegati all’offerta tecnica? Se si in che misura?
grazie
sono consentiti allegati all’offerta tecnica? Se si in che misura?
grazie
22/10/2019 11:15
Risposta
Gli unici allegati all’offerta consentiti sono le certificazioni richieste dal criterio di valutazione a5 – “Esperienze ed attività documentate, svolte presso differenti amministrazioni pubbliche locali, relativamente all’ultimo quinquennio, nel servizio oggetto della concessione” e gli eventuali Protocolli d’Intesa previsti dal criterio di valutazione a6 – “Capacità di collaborazione con la rete dei Servizi Territoriali, connesse ad attività specifiche della concessione”.
Distinti saluti
La RUP Dott.ssa Agostina Parlangeli
Distinti saluti
La RUP Dott.ssa Agostina Parlangeli