Proposta di aggiudicazione
Comune di Veglie
Gara #237
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale e scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie AA.SS. Gennaio 2026 – giugno 2029Informazioni appalto
17/12/2025
Aperta
Servizi
€ 2.869.623,00
Ciardo Daniele
Categorie merceologiche
555231
-
Servizi di mensa scolastica
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B9A93B0893
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale e scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie AA.SS. Gennaio 2026 – giugno 2029
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale e scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie AA.SS. Gennaio 2026 – giugno 2029
€ 1.567.500,00
€ 770.532,00
€ 23.373,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Dott.ssa Margarito | Cinzia | Presidente |
Commissione valutatrice
Determinazione CUC n. R.G. 5
29/01/2026
|
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229.78 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Dott. Calignano | Vincenzo | Presidente |
| Dott. Cannazza | Pier Luigi | Componente esperto |
| Avv. Guida | Mirella Rosaria | Componente esperto |
Scadenze
13/01/2026 12:00
09/01/2026 12:00
19/01/2026 10:00
19/01/2026 10:30
Allegati
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1.26 MB | |
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1.00 MB | |
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42.34 MB | |
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177.13 kB | |
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666.11 kB | |
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4.98 MB | |
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218.57 kB | |
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9.32 MB | |
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allegato-1-domanda-di-partecipazione-tipo.docx SHA-256: 0ade87039fee15638b8687542479d301484445454d7d70db33511a36a6e853c4 05/01/2026 08:45 |
52.32 kB | |
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allegato-2-dichiarazione-assolvimento-bollo.doc SHA-256: 9769c00a4d823b4ce2da9c4b0ef517e15d5ee9437b4b95cf4f1eff7e17cf937d 05/01/2026 08:45 |
50.50 kB | |
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allegato-3-attestato-avvenuto-sopralluogo.doc SHA-256: 66277e91ba4e916d0110fbb798ccdace54bb76a4aa9226bae291102855582936 05/01/2026 08:45 |
41.00 kB | |
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allegato-eventuale-dichiarazione-di-avvalimento.doc SHA-256: 7432fd4348b0b1441a566050305b114a2c1f80db0277f1ddae2527eb05b9f0ad 05/01/2026 08:45 |
56.50 kB | |
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verbale-di-ammissione.pdf SHA-256: 8ddac641c13cbc3ec51ea32af9fef2623c888cbf4ec1d546aca39dbb87a7e5d7 20/01/2026 12:40 |
651.98 kB | |
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det-2026-5-nomina-commissione.pdf SHA-256: b6030855d5ce35be141d27fbac9ce52a38212b3d2fff0bd9004ae4f394a6756a 30/01/2026 00:54 |
229.78 kB |
Chiarimenti
02/01/2026 11:25
Quesito #1
Premesso che l'importo a base di gara di cui all'art. 3 tab. 1 è pari ad € 1.567.500,00,
si chiede di verificare l'importo della cauzione provvisoria indicato all'art. 10 in € 24.455,00, in quanto il 2% dell'importo sopra indicato è pari ad € 31.350,00.
Distinti saluti
si chiede di verificare l'importo della cauzione provvisoria indicato all'art. 10 in € 24.455,00, in quanto il 2% dell'importo sopra indicato è pari ad € 31.350,00.
Distinti saluti
05/01/2026 09:00
Risposta
Si conferma che l'importo della garanzia provvisoria è pari ad € 31.350,00.
02/01/2026 15:54
Quesito #2
Lo scrivente operatore, al fine di concorrere alla procedura in oggetto mediante un'offerta seria e sostenibile nonchè rispettosa - oltre che della lex specialis di gara - anche del vigente Codice dei Contratti Pubblici, richiede il seguente chiarimento.
Il Disciplinare di Gara, al par. 3 riporta che l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera (ndr: non ribassabili) che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 770.532,00 calcolati sulla base di quanto previsto all’art. 41, c. 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 e riportati nella “Relazione tecnica di progettazione del servizio”, ed a tale fine recita che “Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente:
Per la tipologia di affidamento in parola sono ordinariamente utilizzati il codice CNEL H05W, settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione, oppure il codice CNEL H801 per imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva e attività affini, salvo ulteriori codici derivanti dall’applicazione di differenti CCNL di cui è onere del concorrente dimostrare l’equivalenza.”
Da una verifica presso l'archivio contratti del CNEL, risulta che:
- il CCNL “settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione” avente Codice CNEL H05W è stato stipulato il 16 marzo 2022 tra la sola Associazione Datoriale "Federterziario" e la sola Associazione Sindacale "UGL Terziario" e, peraltro, avente scadenza già spirata al 31 dicembre 2025 (per cui non coerente con la durata dell’affidamento posto ad oggetto di gara);
- il CCNL “per imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva e attività affini” avente Codice CNEL H801 è stato stipulato il 2 marzo 2023 tra le Associazioni Datoriali F.M.P.I. – Federazione Medie e Piccole Imprese / Ar.Co. e P.M.I. e le Associazioni Sindacali “U.L.S.S.A.”, “FLIA SERVIZI”, “C.E.S.I.L” e “Conf.A.S.I.”, e peraltro avente scadenza al 31 dicembre 2026 (per cui anch’esso non coerente con la più ampia durata dell’appalto oggetto di gara)
tuttavia, stante il chiaro rinvio - operato dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 - al contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, deve segnalarsi come entrambi i CCNL da codesta Stazione Appaltante individuati in atti di gara (e, come sembrerebbe, utilizzati al fine di stimare i costi della manodopera che trovano copertura nel valore economico dell’appalto posto a base di gara) risultano stipulati da parti datoriali e sindacali che non sono quelle "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Tanto, è altresi confermato dall'ulteriore combinato che il D.Lgs. 36/2023 dispone, con gli artt. 41 comma 13 e 110 comma 5 lett.d, rinviando alle apposite tabelle con cui il Ministero del Lavoro determina il costo medio del lavoro da prendere a riferimento, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative: ed, in tal senso per il settore della ristorazione collettiva il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n°63 del 10/07/2025, individua il costo medio del lavoro di riferimento per il settore in oggetto non già sul CCNL indicato da codesta Stazione Appaltante, bensì a mente del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE-Confcommercio Imprese per l’Italia; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI; con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS (per esse intendendosi, come in effetti lo sono, quelle comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale) e classificato dal differente Codice CNEL H05Y.
Si richiede pertanto di chiarire, alla luce di quanto sopra evidenziato:
1) se ciascun offerente dovrà uniformarsi - anche nel rispetto di quanto previsto dai richiamati artt. 41 e 110 del D.lgs. 36/2026 - all'applicazione, come in effetti dovuta in quanto "maggiormente rappresentativo", del CCNL "Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo" avente codice CNEL H05Y
ovvero, in caso di risposta negativa al suddetto quesito
2) se per gli offerenti rimarrà salva la possibilità di applicare (pur se, in effetti, privi del requisito previsto dal vigente Codice) i diversi – e non rappresentativi – CCNL riportati dal Disciplinare di Gara così residuando, unicamente in capo agli operatori che (più correttamente) applicano il CCNL effettivamente rappresentativo per il settore della ristorazione collettiva (come individuato dal Ministero del Lavoro e P.S., con il citato Decreto Direttoriale n°63/2025, per le finalità di cui all’art. 41 del Codice, e peraltro corrispondente a quello già applicato ai lavoratori beneficiari di clausola sociale sulla stabilità occupazionale come da “elenco.personale.impiegato” allegato agli atti di gara) l’onere di di produrre la richiesta “dichiarazione di equivalenza”; in tal caso si chiede altresì di conoscere preventivamente, per gli operatori economici che dovessero optare per l’applicazione dei CCNL riportati in Disciplinare di Gara, quale sarà il criterio con cui verificare la congruità dei costi della manodopera (che ciascuno di detti concorrenti sarà comunque tenuto ad indicare in offerta economica ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023) atteso che nel Progetto di Organizzazione del servizio allegato agli atti di gara il Comune di Veglie dichiara di averne stimato la misura incidente (come detto, non ribassabile) sul valore economico dell’appalto da aggiudicarsi “sulla base delle pertinenti tabelle ministeriali”, ove di contro le tabelle ministeriali vigenti in relazione all’oggetto dell’attività ed alla durata dell’appalto da aggiudicarsi sono – per l’appunto – quelle originanti dal CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” Codice CNEL H05Y e dal richiamato Decreto Direttoriale Min. Lavoro e P.S. n° 63 del 10 luglio 2025, tuttavia incoerente con l’indicazione che la medesima S.A. ha doverosamente fornito, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, all’interno del punto 3 del Disciplinare di Gara.
Il Disciplinare di Gara, al par. 3 riporta che l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera (ndr: non ribassabili) che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 770.532,00 calcolati sulla base di quanto previsto all’art. 41, c. 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 e riportati nella “Relazione tecnica di progettazione del servizio”, ed a tale fine recita che “Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente:
Per la tipologia di affidamento in parola sono ordinariamente utilizzati il codice CNEL H05W, settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione, oppure il codice CNEL H801 per imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva e attività affini, salvo ulteriori codici derivanti dall’applicazione di differenti CCNL di cui è onere del concorrente dimostrare l’equivalenza.”
Da una verifica presso l'archivio contratti del CNEL, risulta che:
- il CCNL “settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione” avente Codice CNEL H05W è stato stipulato il 16 marzo 2022 tra la sola Associazione Datoriale "Federterziario" e la sola Associazione Sindacale "UGL Terziario" e, peraltro, avente scadenza già spirata al 31 dicembre 2025 (per cui non coerente con la durata dell’affidamento posto ad oggetto di gara);
- il CCNL “per imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva e attività affini” avente Codice CNEL H801 è stato stipulato il 2 marzo 2023 tra le Associazioni Datoriali F.M.P.I. – Federazione Medie e Piccole Imprese / Ar.Co. e P.M.I. e le Associazioni Sindacali “U.L.S.S.A.”, “FLIA SERVIZI”, “C.E.S.I.L” e “Conf.A.S.I.”, e peraltro avente scadenza al 31 dicembre 2026 (per cui anch’esso non coerente con la più ampia durata dell’appalto oggetto di gara)
tuttavia, stante il chiaro rinvio - operato dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 - al contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, deve segnalarsi come entrambi i CCNL da codesta Stazione Appaltante individuati in atti di gara (e, come sembrerebbe, utilizzati al fine di stimare i costi della manodopera che trovano copertura nel valore economico dell’appalto posto a base di gara) risultano stipulati da parti datoriali e sindacali che non sono quelle "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Tanto, è altresi confermato dall'ulteriore combinato che il D.Lgs. 36/2023 dispone, con gli artt. 41 comma 13 e 110 comma 5 lett.d, rinviando alle apposite tabelle con cui il Ministero del Lavoro determina il costo medio del lavoro da prendere a riferimento, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative: ed, in tal senso per il settore della ristorazione collettiva il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n°63 del 10/07/2025, individua il costo medio del lavoro di riferimento per il settore in oggetto non già sul CCNL indicato da codesta Stazione Appaltante, bensì a mente del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE-Confcommercio Imprese per l’Italia; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI; con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS (per esse intendendosi, come in effetti lo sono, quelle comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale) e classificato dal differente Codice CNEL H05Y.
Si richiede pertanto di chiarire, alla luce di quanto sopra evidenziato:
1) se ciascun offerente dovrà uniformarsi - anche nel rispetto di quanto previsto dai richiamati artt. 41 e 110 del D.lgs. 36/2026 - all'applicazione, come in effetti dovuta in quanto "maggiormente rappresentativo", del CCNL "Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo" avente codice CNEL H05Y
ovvero, in caso di risposta negativa al suddetto quesito
2) se per gli offerenti rimarrà salva la possibilità di applicare (pur se, in effetti, privi del requisito previsto dal vigente Codice) i diversi – e non rappresentativi – CCNL riportati dal Disciplinare di Gara così residuando, unicamente in capo agli operatori che (più correttamente) applicano il CCNL effettivamente rappresentativo per il settore della ristorazione collettiva (come individuato dal Ministero del Lavoro e P.S., con il citato Decreto Direttoriale n°63/2025, per le finalità di cui all’art. 41 del Codice, e peraltro corrispondente a quello già applicato ai lavoratori beneficiari di clausola sociale sulla stabilità occupazionale come da “elenco.personale.impiegato” allegato agli atti di gara) l’onere di di produrre la richiesta “dichiarazione di equivalenza”; in tal caso si chiede altresì di conoscere preventivamente, per gli operatori economici che dovessero optare per l’applicazione dei CCNL riportati in Disciplinare di Gara, quale sarà il criterio con cui verificare la congruità dei costi della manodopera (che ciascuno di detti concorrenti sarà comunque tenuto ad indicare in offerta economica ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023) atteso che nel Progetto di Organizzazione del servizio allegato agli atti di gara il Comune di Veglie dichiara di averne stimato la misura incidente (come detto, non ribassabile) sul valore economico dell’appalto da aggiudicarsi “sulla base delle pertinenti tabelle ministeriali”, ove di contro le tabelle ministeriali vigenti in relazione all’oggetto dell’attività ed alla durata dell’appalto da aggiudicarsi sono – per l’appunto – quelle originanti dal CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” Codice CNEL H05Y e dal richiamato Decreto Direttoriale Min. Lavoro e P.S. n° 63 del 10 luglio 2025, tuttavia incoerente con l’indicazione che la medesima S.A. ha doverosamente fornito, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, all’interno del punto 3 del Disciplinare di Gara.
07/01/2026 11:14
Risposta
Premesso che il calcolo dei costi della manodopera è stato basato sulle tabelle con cui il Ministero del Lavoro determina il costo medio del lavoro vigenti al momento della redazione del progetto del servizio, per quanto attiene al quesito dell'O.E., ai sensi dell'art. 11 comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a indicare (non ad imporre) nei documenti iniziali di gara il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.
Agli operatori economici è concessa facoltà di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, anche non stipulato da associazioni rappresentative, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
Inoltre, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di indicazione di un contratto diverso.
Pertanto, si invitano gli operatori economici a fornire le proprie indicazioni in conformità a quanto rappresentato.
Agli operatori economici è concessa facoltà di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, anche non stipulato da associazioni rappresentative, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
Inoltre, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di indicazione di un contratto diverso.
Pertanto, si invitano gli operatori economici a fornire le proprie indicazioni in conformità a quanto rappresentato.
02/01/2026 18:00
Quesito #3
All'art. 15 del Disciplinare di gara vengono citati i seguenti modelli da produrre nella busta amministrativa:
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Attestazione assolvimento imposta di bollo
- Allegato 3 - Attestazione di avvenuto sopralluogo.
Tali modello non sono presenti nella documentazione di gara.
Si prega rendere disponibili tali modelli ai fini della corretta presentazione della documentazione amministrativa.
Distinti saluti
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Attestazione assolvimento imposta di bollo
- Allegato 3 - Attestazione di avvenuto sopralluogo.
Tali modello non sono presenti nella documentazione di gara.
Si prega rendere disponibili tali modelli ai fini della corretta presentazione della documentazione amministrativa.
Distinti saluti
05/01/2026 08:46
Risposta
I modelli sono stati allegati nella relativa sezione.
09/01/2026 11:44
Quesito #4
Spett.le Amministrazione,
premesso che:
1) Al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara è indicato che L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 770.532,00 calcolati sulla base di quanto previsto all’art. 41, c. 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 e riportati nella “Relazione tecnica di progettazione del servizio”;
2) Che nella “Relazione Tecnica di progettazione del servizio” il suddetto costo della manodopera risulta preventivato, da parte della S.A., mediante apposita Tabella 2: Dotazioni e costo del personale nella quale, rispettivamente a ciascuna qualifica e corrispondente livello di inquadramento contrattuale considerato, risultano valorizzati i seguenti costi orari:
- € 20,48 per la qualifica di Cuoco 4° livello;
- € 19,33 per la qualifica di Aiuto Cuoco 5° livello;
- € 19,33 per la qualifica di Autista 5° livello;
- € 18,56 per la qualifica di Assistente 6° livello S;
trattasi, di tutta evidenza, dei costi orari previsti dalla Tabella Ministeriale riferita al territorio provinciale di Lecce vigente al mese di dicembre 2021 – come in effetti riportata a pag. 24 della richiamata Relazione Tecnica di progettazione del servizio – pubblicata dal Ministero del Lavoro in allegato al rispettivo Decreto Direttoriale n°44 del 27/06/2019;
3) In risposta a specifico chiarimento di gara riferito al CCNL da applicarsi, codesta S.A. ha vieppiù precisato che il calcolo dei costi della manodopera è stato basato sulle tabelle con cui il Ministero del Lavoro determina il costo medio del lavoro vigenti al momento della redazione del progetto del servizio;
4) Tuttavia, con riferimento al momento della redazione del progetto del servizio ed alla pubblicazione degli atti di gara in oggetto, invero il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” è determinato a valere dal mese di giugno 2024; gennaio e settembre 2025; gennaio e settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027 mediante le nuove tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e P.S. con rispettivo Decreto Direttoriale n°63 del 10/07/2025: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sola Tabella a valere dal mese di gennaio 2026 – ovvero già attualmente vigente – riferita al territorio di Lecce riporta:
- Per i lavoratori di 4° livello, un costo orario di € 21,52 – superiore alla misura di € 20,48 di cui la S.A. ha tenuto conto per la propria stima dei costi della manodopera;
- Per i lavoratori di 5° livello, un costo orario di € 20,18 – superiore alla misura di € 19,33 di cui la S.A. ha tenuto conto per la propria stima dei costi della manodopera;
- Per il lavoratori di livello 6°S, un costo orario di € 19,36 – superiore alla misura di € 18,56 di cui la S.A. ha tenuto conto per la propria stima dei costi della manodopera.
A tal fine:
posto che – secondo corrente giurisprudenza – l’individuazione nei documenti di gara dei costi della manodopera a cura della Stazione Appaltante assolve ad una funzione di “trasparenza e controllo” avendo in tal senso chiarito il Consiglio di Stato (cfr. Sentenza n°8225 del 23/10/2025) che la ratio dell’art. 41 co. 14 D.Lgs. 36/2023 è quella di “garantire una maggiore responsabilizzazione degli operatori e una più agevole verifica di congruità da parte dell’amministrazione” per cui solo l’eventuale scostamento al ribasso da tale stima costituirebbe un indice di anomalia delle offerte;tenuto conto che a norma dell’art. 110 co. 5 lett. d) un offerta il cui costo del personale risultasse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41 comma 13 sarebbe anormalmente bassa;ma tuttavia considerato che, nella fattispecie, la S.A. ha indicato nei documenti di gara un costo della manodopera calcolato a mente di una tabella ministeriale (e corrispondenti costi orari ivi determinati) ormai superata e non coerente con l’epoca di prevista esecuzione dell’appalto – con l’effetto che una offerta che ne confermasse pedissequamente la misura indicata nei documenti di gara potrebbe non apparire anormalmente bassa pur se, in concreto, non rispettosa di quanto disposto al richiamato art. 110 co.5 lett. d) del Codice
si richiede alla Stazione Appaltante, al fine di consentire a tutti gli offerenti – ed in una condizione di compiuta par condicio tra gli stessi – di elaborare un’offerta ossequiosa dei criteri di aggiudicazione stabiliti dal Codice, di chiarire se ciascun operatore, al fine di preventivare i (propri) costi della manodopera che – a pena di esclusione – dovrà indicare nella propria offerta economica ai sensi dell’art. 108 co. 9 del Codice:
a) potrà omologarsi alle modalità di preventivazione adottate dalla S.A. e, nello specifico, ai minimi salariali retributivi – e costi orari da essi originanti – indicati nella tabella utilizzata dalla S.A. e riportata a pag. 24 della Relazione tecnica di progettazione del servizio in atti di gara;
ovvero se, di contro
b) così come previsto dall’art. 110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, dovrà preventivare i (propri) costi della manodopera tenendo conto dei minimi salariali retributivi (e costi orari da essi originanti) indicati nelle tabelle ministeriali pubblicate con il richiamato Decreto Direttoriale n°63 del 10/07/2025 ed in tal senso vigenti ratione temporis rispetto al periodo di prevista esecuzione dell’appalto da aggiudicarsi.
premesso che:
1) Al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara è indicato che L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 770.532,00 calcolati sulla base di quanto previsto all’art. 41, c. 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 e riportati nella “Relazione tecnica di progettazione del servizio”;
2) Che nella “Relazione Tecnica di progettazione del servizio” il suddetto costo della manodopera risulta preventivato, da parte della S.A., mediante apposita Tabella 2: Dotazioni e costo del personale nella quale, rispettivamente a ciascuna qualifica e corrispondente livello di inquadramento contrattuale considerato, risultano valorizzati i seguenti costi orari:
- € 20,48 per la qualifica di Cuoco 4° livello;
- € 19,33 per la qualifica di Aiuto Cuoco 5° livello;
- € 19,33 per la qualifica di Autista 5° livello;
- € 18,56 per la qualifica di Assistente 6° livello S;
trattasi, di tutta evidenza, dei costi orari previsti dalla Tabella Ministeriale riferita al territorio provinciale di Lecce vigente al mese di dicembre 2021 – come in effetti riportata a pag. 24 della richiamata Relazione Tecnica di progettazione del servizio – pubblicata dal Ministero del Lavoro in allegato al rispettivo Decreto Direttoriale n°44 del 27/06/2019;
3) In risposta a specifico chiarimento di gara riferito al CCNL da applicarsi, codesta S.A. ha vieppiù precisato che il calcolo dei costi della manodopera è stato basato sulle tabelle con cui il Ministero del Lavoro determina il costo medio del lavoro vigenti al momento della redazione del progetto del servizio;
4) Tuttavia, con riferimento al momento della redazione del progetto del servizio ed alla pubblicazione degli atti di gara in oggetto, invero il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” è determinato a valere dal mese di giugno 2024; gennaio e settembre 2025; gennaio e settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027 mediante le nuove tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e P.S. con rispettivo Decreto Direttoriale n°63 del 10/07/2025: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sola Tabella a valere dal mese di gennaio 2026 – ovvero già attualmente vigente – riferita al territorio di Lecce riporta:
- Per i lavoratori di 4° livello, un costo orario di € 21,52 – superiore alla misura di € 20,48 di cui la S.A. ha tenuto conto per la propria stima dei costi della manodopera;
- Per i lavoratori di 5° livello, un costo orario di € 20,18 – superiore alla misura di € 19,33 di cui la S.A. ha tenuto conto per la propria stima dei costi della manodopera;
- Per il lavoratori di livello 6°S, un costo orario di € 19,36 – superiore alla misura di € 18,56 di cui la S.A. ha tenuto conto per la propria stima dei costi della manodopera.
A tal fine:
posto che – secondo corrente giurisprudenza – l’individuazione nei documenti di gara dei costi della manodopera a cura della Stazione Appaltante assolve ad una funzione di “trasparenza e controllo” avendo in tal senso chiarito il Consiglio di Stato (cfr. Sentenza n°8225 del 23/10/2025) che la ratio dell’art. 41 co. 14 D.Lgs. 36/2023 è quella di “garantire una maggiore responsabilizzazione degli operatori e una più agevole verifica di congruità da parte dell’amministrazione” per cui solo l’eventuale scostamento al ribasso da tale stima costituirebbe un indice di anomalia delle offerte;tenuto conto che a norma dell’art. 110 co. 5 lett. d) un offerta il cui costo del personale risultasse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41 comma 13 sarebbe anormalmente bassa;ma tuttavia considerato che, nella fattispecie, la S.A. ha indicato nei documenti di gara un costo della manodopera calcolato a mente di una tabella ministeriale (e corrispondenti costi orari ivi determinati) ormai superata e non coerente con l’epoca di prevista esecuzione dell’appalto – con l’effetto che una offerta che ne confermasse pedissequamente la misura indicata nei documenti di gara potrebbe non apparire anormalmente bassa pur se, in concreto, non rispettosa di quanto disposto al richiamato art. 110 co.5 lett. d) del Codice
si richiede alla Stazione Appaltante, al fine di consentire a tutti gli offerenti – ed in una condizione di compiuta par condicio tra gli stessi – di elaborare un’offerta ossequiosa dei criteri di aggiudicazione stabiliti dal Codice, di chiarire se ciascun operatore, al fine di preventivare i (propri) costi della manodopera che – a pena di esclusione – dovrà indicare nella propria offerta economica ai sensi dell’art. 108 co. 9 del Codice:
a) potrà omologarsi alle modalità di preventivazione adottate dalla S.A. e, nello specifico, ai minimi salariali retributivi – e costi orari da essi originanti – indicati nella tabella utilizzata dalla S.A. e riportata a pag. 24 della Relazione tecnica di progettazione del servizio in atti di gara;
ovvero se, di contro
b) così come previsto dall’art. 110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, dovrà preventivare i (propri) costi della manodopera tenendo conto dei minimi salariali retributivi (e costi orari da essi originanti) indicati nelle tabelle ministeriali pubblicate con il richiamato Decreto Direttoriale n°63 del 10/07/2025 ed in tal senso vigenti ratione temporis rispetto al periodo di prevista esecuzione dell’appalto da aggiudicarsi.
13/01/2026 13:52
Risposta
L'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera sulla base dei contratti collettivi applicati al personale dipendente nonché in base a tutti gli ulteriori fattori incidenti sullo stesso, i quali derivano inevitabilmente dalla libera organizzazione e strutturazione dell'offerta tecnica ed economica relativa al servizio da parte dell'operatore economico, sulla quale la Stazione Appaltante non può e non ha inteso porre vincoli.
In tale ottica, potranno aversi risultanze minori, uguali o maggiori rispetto al costo della manodopera indicato dalla Stazione Appaltante e il giudizio di congruità delle stesse risultanze sarà integrato sul dato numerico e su tutte le giustificazioni utili a costruire il dato numerico.
In tale ottica, potranno aversi risultanze minori, uguali o maggiori rispetto al costo della manodopera indicato dalla Stazione Appaltante e il giudizio di congruità delle stesse risultanze sarà integrato sul dato numerico e su tutte le giustificazioni utili a costruire il dato numerico.
12/01/2026 10:57
Quesito #5
Nel C.S.A. in più punti (art. 14 punto 3., art.16 punto 2.) la Stazione Appaltante invita gli Operatori Economici a migliorare, all’interno dell’Offerta Tecnica, le caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari da fornire durante l’esecuzione dell’Appalto ma non vi è uno specifico criterio di valutazione in merito. Dove dovranno essere inserite tali proposte migliorative e in che modalità saranno valutate (discrezionalmente, ovvero in maniera quantitativa o tabellare)?
13/01/2026 13:55
Risposta
Sarà oggetto di valutazione dell'offerta tecnica solo quanto espressamente riconducibile ai criteri di valutazione esposti nel Disciplinare di gara. Pertanto, quanto rappresentato nel quesito potrà essere inserito nella relazione tecnica relativamente al criterio A2.
13/01/2026 11:50
Quesito #6
Nell’art.16 del disciplinare in merito alla redazione della relazione tecnica si specifica a pag. 28 che "deve essere fatta su formato A4 uso bollo, non non superiore a 25 righe, concarattere “Arial 12” e – fatta eccezione per l’indice ed eventuali allegati – non potrà superare 15 facciate. Non partecipano al conteggio delle facciate tutti gli allegati, le schede tecniche, le certificazioni. L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.”
Si chiede se, dati i moderni strumenti di impaginazione tecnologica, basta rispettare nel principio di equivalenza che la singola facciata delle 15 possibili siano redatte con arial 12 e che non siano superiori a 25 righe per pagina.
Distinti saluti
Si chiede se, dati i moderni strumenti di impaginazione tecnologica, basta rispettare nel principio di equivalenza che la singola facciata delle 15 possibili siano redatte con arial 12 e che non siano superiori a 25 righe per pagina.
Distinti saluti
13/01/2026 13:56
Risposta
Si conferma quanto indicato da codesto operatore economico.